In particolare, la Suprema Corte di cassazione, nell'affermare, in contrasto con un precedente orientamento delle Sezioni unite, che la prosecuzione dell'attività di coltivazione di cave legittimamente esistenti al momento dell'apposizione di un vincolo paesaggistico è condizionata all'ottenimento di un autonomo titolo abilitativo, da rilasciarsi in forma espressa da parte degli organi regionali competenti, ha coniato un principio di diritto che, come evidenziato in sede di commento, implicitamente esclude che norme di rango regionale possano prevedere nuove fattispecie che, per il tramite dell'art. 51 c.p., giustifichino condotte sanzionate da disposizioni incriminatrici di provenienza statuale.
Lombardia n. 12/2005 nella parte in cui assoggettava l'installazione degli impianti di telefonia cellulare al rilascio anche del permesso di costruire (oltre al titolo abilitativo di cui all'art. 87 D. lgs. n. 259/03) e dall'altro lato riconoscendo invece la legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 11/2005, la quale ha subordinato al rispetto di "criteri di funzionalità delle reti e dei servizi" i poteri comunali di disciplina della localizzazione dei predetti impianti.