L'A. analizza, poi, i procedimenti amministrativi di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, evidenziando tal une criticità sul ruolo degli enti locali nel mercato energetico in questione. Infine, l'A. illustra l'evoluzione normativa delle misure di incentivazione, individuando i costi e i benefici che le stesse hanno prodotto nello specifico settore delle energie rinnovabili.
La decisione è conforme al costante orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che rinvengono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche alla luce dell'art. 11, comma 5, L. 7 agosto 1990, n. 241, qualificando le convenzioni urbanistiche e tutti gli atti negoziali collegati ai titoli abilitativi edilizi, quali accordi procedimentali, sostitutivi o integrativi del provvedimento. Il Consiglio di Stato si sofferma inoltre sulla natura giuridica degli "atti d'obbligo" e sulle conseguenze in caso di loro inadempimento, in termini di responsabilità contrattuale e di corrispondenti rimedi risarcitori.
I numerosi provvedimenti di settore vigenti in materia di scarichi, di rifiuti, di emissioni, fino a quelli in materia di bonifiche, necessitano ciascuno di propri titoli abilitativi, molto diversi tra loro, per durata e per il relativo procedimento autorizzatorio. Le imprese si trovano, così, a dover richiedere una pluralità di autorizzazioni che hanno, ciascuna, diversa durata e a doverne "calendarizzare" i relativi rinnovi o modificazioni (ad esempio, l'autorizzazione allo scarico dura quattro anni, quella per la gestione dei rifiuti dieci anni, quella per le emissioni in atmosfera quindici) con un conseguente eccessivo appesantimento degli adempimenti amministrativi cui la società deve provvedere. In questo "coacervo normativo" l'AUA interviene e tenta di contemperare la tutela dell'ambiente con l'aspettativa da parte degli operatori economici di veder ridurre i numerosi oneri burocratici posti a loro carico, al fine di apportare, soprattutto a favore delle micro, piccole e medie imprese, benefici sui costi di gestione e in termini di competitività con le altre società straniere.