Se la prima, riguardante l'inapplicabilità, in linea generale, di un'interpretazione estensiva per individuare le operazioni esenti, è certamente in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, maggiori perplessità desta invece la seconda, in quanto esclude la natura assicurativa e il carattere imprenditoriale, per l'avvenuta revoca delle autorizzazioni abilitative all'esercizio dell'attività assicurativa, perché la stessa si è estrinsecata, esclusivamente, in atti di mera liquidazione. Non é infatti lo stato di liquidazione che fa venir meno la natura economica dell'attività esercitata e non è l'assenza di autorizzazione statuale che impedisce il riconoscimento dell'attività di assicurazione.