Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

ITTIG

Risultati per: abilitati

Numero di risultati: 2 in 1 pagine

  • Pagina 1 di 1

Diritti della persona anziana, tutela della salute e autonomia della volontà - abstract in versione elettronica

139413
Parente, Ferdinando 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

La regola prevista dal sistema ordinamentale per la somministrazione di cure e per l'accesso ai trattamenti medico-chirurgici, quindi, è fondata sul "consenso" degli interessati: a prescindere dall'età, per intervenire legittimamente sul corpo, il medico deve sempre acquisire il preventivo consenso del paziente o degli altri soggetti abilitati, a meno che l'attività medica non rientri nell'ambito dei trattamenti obbligatori. Nel tempo, il sistema normativo ha corredato il parametro del "consenso" di una peculiare qualificazione: l'adeguatezza dell'informazione. Il consenso all'atto medico, perciò, è diventato "informato": allo stato delle fonti, non è più sufficiente il semplice consenso, ma è necessario che questo sia prestato dall'interessato consapevolmente, previa adeguata informazione medica. Il consenso è informato soltanto se il medico fornisce al paziente tutte le informazioni relative al trattamento curativo, affinché la manifestazione della volontà sia cosciente e consapevole. Qualora le informazioni fornite dal personale sanitario non siano adeguate, il consenso non potrà considerarsi congruente, né consapevole, né legittimativo e darà luogo a responsabilità. Nella specie, la responsabilità medica avrà fondamento non nella mancanza del consenso, ma nella carenza delle informazioni. Difatti, la violazione dell'obbligo di informazione e la prestazione di un'informazione carente, poiché non consentono al paziente di esprimere un consenso libero, informato e consapevole, costituiscono inadempimento medico, fonte di responsabilità professionale.

L'informativa successiva alla compravendita di strumenti finanziari - abstract in versione elettronica

141281
Parrella, Filippo 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

Nella prestazione dei servizi di investimento i soggetti abilitati non sono legalmente tenuti ad informare il cliente sull'andamento nel tempo degli strumenti finanziari che acquista, neppure se a seguito di una raccomandazione. Le banche aderenti al consorzio "PattiChiari" si sono volontariamente sottoposte per un breve periodo di tempo ad uno specifico obbligo informativo continuativo la cui portata è stata oggetto di valutazioni contrastanti da parte dei giudici di merito a causa anche della non univocità dei dati acquisiti nella fase istruttoria. Emerge, per altro, l'esigenza di rimuovere la situazione di privilegio informativo in cui gli investitori professionali si trovano per il fatto di possedere un più agevole accesso ad indicatori di rischio, quali il VaR [Value at Risk] e i CDS [Credit Default Swap], utili all'assunzione di consapevoli decisioni di investimento e di disinvestimento.

Cerca

Modifica ricerca

Categorie