Infine, relativamente al rapporto tra gli statuti e le leggi ordinarie dello Stato, si è sostenuto come - anche in considerazione dell'eliminazione del limite della "armonia con le leggi della Repubblica" - debba escludersi la capacità delle seconde di condizionare i primi nella disciplina dell'organizzazione regionale, se non nei casi in cui siano a ciò abilitate da puntuali norme costituzionali. Ciò nonostante un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 12/2006 della corte costituzionale, in cui si afferma la necessità che gli statuti rispettino non solo i principi costituzionali, ma pure le "leggi di diretta attuazione" degli stessi.