Le navi abilitate alla navigazione a norma dell'articolo 149 inalberano la bandiera italiana.
Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro opera per la manovra della nave stessa.
Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice.