Per revisore legale si intende la persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del D.lg. n. 39/2010 e iscritta nell'apposito Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea; è considerata società di revisione legale la società abilitata ad esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del D.lg. n. 39/2009 e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Le nuove disposizioni introducono dunque importanti novità per l'attività professionale di revisione legale.
La società di revisione legale è definita dal D.Lgs. n. 39/2010 come quella abilitata ad esercitare la revisione legale in base alle disposizioni recate dal medesimo decreto ed iscritta nel registro dei revisori, ovvero un'impresa abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea. Possono chiedere l'iscrizione nel registro, che dà diritto all'uso del titolo di revisore legale, sia persone fisiche che società, sia di capitali che di persone. Per quanto concerne le società attualmente iscritte, i dati confermano la preferenza accordata ai tipi sociali delle società di capitali: la maggior parte delle società iscritte, infatti, sono s.p.a. o s.r.l. mentre tra i tipi a base personalistica viene preferito il modello della s.a.s.