L'A. sottolinea come un assetto quale quello prospettato presuppone, in caso di dissenso tra sindacati, un sistema di selezione della coalizione abilitata a negoziare in deroga al contratto nazionale e rileva, in conclusione, come la derogabilità del contratto collettivo nazionale consentirebbe, coerentemente, tuttavia, con il modello di pluralismo sindacale garantito dall'art. 39, comma 1, Cost., lo sviluppo di un sindacalismo ispirato a idee e modelli diversi da quelli tradizionali delle confederazioni maggiori le quali potrebbero però trovare in questo fenomeno un possibile fattore di rinnovamento.