D’altra parte, la chiamata in sussidiarietà può giustificare l’attrazione al centro di funzioni amministrative, mentre, nel caso, verrebbe in rilievo una «funzione di mera regolazione», che, nelle materie di competenza regionale, lo Stato può esercitare solo con legge, unica fonte abilitata a disciplinare i profili unitari delle materie regionali, «attraverso le clausole dell’art. 117, commi secondo e terzo, Cost.».