Il saggio ha per oggetto le ordinanze "extra ordinem", ovvero quelle ordinanze che la legge abilita a derogare alla normativa vigente, e in particolare quelle che per le loro caratteristiche sono da considerare aventi natura normativa e dunque vere e proprie fonti del diritto. Dopo una rassegna della legislazione, della giurisprudenza, e dell'ampia casistica, lo studio affronta le tematiche sia della individuazione dei presupposti e dei limiti cui sono astrette tali genere di ordinanze, sia dell'ammissibilità della loro eventuale configurazione (in presenza di determinati presupposti) anche come atti dotati di normatività, sia infine le problematiche in punto di conformità costituzionale. Conformità che viene individuata nella presenza dello stato di necessità; in quanto principio essenziale per la vita delle istituzioni che opera non solo attraverso lo strumento dell'art. 77 Cost. (come conferma la giurisprudenza costituzionale), e la cui ricorrenza e indi la individuazione delle specifiche misure necessarie per fronteggiarla sono demandate alla sede del procedimento amministrativo, a sua volta improntato ai garantistici principi di proporzionalità e ragionevolezza nonché ai principi di esauriente istruttoria e di adeguata motivazione, talché può affermarsi come proprio nelle situazioni di emergenza la riserva di procedimento amministrativo trovi la sua affermazione più esaustiva e naturale, concorrendo così a conformare le ordinanze "extra ordinem" al principio di legalità.
Ciò abilita il debitore, anche nel caso in cui la scelta di iscrivere la garanzia reale non possa essere rimproverata al creditore nemmeno a titolo di colpa lieve, a pretendere il risarcimento del danno sofferto a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi del comma 2 dell'art. 96 cod. proc. civ. Una tale conclusione è imposta dalla crescente importanza assunta dal divieto di abuso del processo, al fine della realizzazione del giusto processo ex art. 111 Cost. anche dal punto di vista della correttezza dei comportamenti delle parti coinvolte. D'altra parte, nessuna norma dell'ordinamento costituisce un ostacolo decisivo alla cennata tesi, ed anzi meriterebbe di essere riconsiderato anche il presupposto della necessaria soccombenza totale o inesistenza del diritto sostanziale di cui sempre all'art. 96 cod. proc. civ.
Confrontandosi con il testo attuale dell'art. 169 bis della legge fallimentare, il saggio si interroga sull'effettiva portata delle modifiche cosi apportate: per concludere,che l'esercizio del potere di scioglimento, o sospensione, del contratto pendente che la norma abilita, se può essere rivolto anche nei riguardi dei contratti unilateralmente non eseguiti (dal lato del debitor