Del tutto distonico con le previsioni dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 risulta invece il comma 2-bis dell'art. 8 nella parte in cui abilita la contrattazione aziendale a derogare a clausole del contratto nazionale. Mentre l'intesa del 28 giugno consentiva modifiche a livello aziendale "nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro", confermando una articolazione contrattuale improntata alla sostanziale egemonia di questi ultimi, l'art. 8, sia pur con riferimento alle materie indicate nel comma 2, conferisce ai contratti di prossimità un potere derogatorio pieno, non delegato, né limitato dal contratto nazionale.