Le Sezioni Unite, muovendo dalla constatazione che l'art. 334 c.p.c. abilita all'impugnazione incidentale tardiva la parte che non avrebbe impugnato le statuizioni a sé sfavorevoli, se solo la controparte avesse fatto altrettanto, affermano che tale impugnazione perde efficacia anche qualora la principale sia dichiarata improcedibile: l'impugnante incidentale tardivo non avrebbe motivo di dolersene, verificandosi il passaggio in giudicato della sentenza le cui statuizioni aveva inizialmente accettato. L'A. tuttavia ritiene la conclusione non persuasiva: poiché l'improcedibilità si ricollega all'inattività del solo impugnante principale, si verrebbe a dare a questi la facoltà di determinare, con suo fatto posteriore all'impugnazione, la sorte dell'incidentale tardiva, con conseguente alterazione dell'equilibrio delle parti.