Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto, un assegno alla vedova o al vedovo ancorché abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del n. 1, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno può essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino di avere sostenuto spese particolari in occasione della morte del lavoratore.