L'A. pertanto esprime dubbi circa l'ammissibilità di una impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. delle delibere ABF. Per gli errori materiali o di calcolo è invece ammessa la procedura per correzione all'uopo introdotta dalle nuove Disposizioni applicative della Banca d'Italia e ispirata al procedimento di cui agli artt. 287 ss.
Il ruolo prognostico-deflattivo, irriducibile a quello dell'arbitro, del nuovo Abf, "scrutatore" di torti e ragioni nelle liti in materia bancaria
Mentre sono alle viste le prime modifiche alla disciplina istitutiva da parte della Banca d'Italia, che ne incrementeranno la già elevata efficienza, la Corte costituzionale, investita di una questione di legittimità su rimessione del collegio Abf partenopeo, respinge con forza l'analogia suggerita tra Arbitro Bancario Finanziario e arbitri rituali, chiarendo non trattarsi, nel primo caso, di organo svolgente una funzione giurisdizionale. Quale, allora, il proprium della tutela erogata, il valore delle decisioni tra le parti e, in definitiva, il ruolo dell'Abf nella famiglia dellle "ADR"?
In questo articolo esamineremo alcuni aspetti della disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): ci soffermeremo, in particolare, sulle regole procedurali che il collegio è tenuto a rispettare nel decidere il ricorso nonché sulla natura e sugli effetti della decisione che assume. Il procedimento si caratterizza per essere documentale, senza audizione di parti e testimoni. La pronuncia dell'ABF ha però carattere decisorio (e non conciliativo), determinando chi abbia ragione e chi torto senza cercare il raggiungimento di un accordo fra le parti. Il punto debole della decisione assunta dall'ABF è che essa non può essere eseguita coattivamente nel merito, non potendo dunque - sotto questo profilo - essere equiparata a un lodo arbitrale.