., pur affermando la correttezza della decisione della suprema Corte, la quale, soffermandosi sull'analisi del reato aberrante, ha escluso l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 82 comma 2 c.p., ritiene opportuno svolgere alcune puntualizzazioni soprattutto in riferimento ai motivi che hanno spinto i giudici a tale decisione, muovendo dall'analisi delle due diverse forme di manifestazione dell'aberratio ictus, e dei rapporti tra intercorrenti tra queste e la fattispecie del delitto tentato di cui all'art. 56 c.p.