Data la contiguità con l'istituto del reato aberrante, dei delitti aggravati dall'evento e della preterintenzione, la dottrina si sforza di definire autonomo spazio applicativo, al contempo riflettendo sui nodi essenziali del fondamento della responsabilità e del criterio di imputazione dell'evento non voluto. Il tentativo è quello di conciliare la logica del versari in re illecita, riecheggiata nella disposizione, con i principi costituzionali che fondano la responsabilità penale "personale". Diversamente, la giurisprudenza pare meno attenta a tale esigenza, limitandosi a richiedere la sussistenza di un (pur labile) nesso materiale tra condotta dolosa ed evento ulteriore. In particolare la casistica giurisprudenziale sulla responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente ha offerto alla dottrina occasione di riflessione sui profili problematici dell'art. 586.