A fronte del consolidato indirizzo giurisprudenziale che esclude l'esistenza di poteri di iniziativa istruttoria in capo all'imputato in sede d'appello, qualora questi abbia abdicato in favore del giudizio abbreviato non condizionato ad una specifica integrazione probatoria, la sentenza in commento mette, per la prima volta, in discussione tali conclusioni. Confermando, infatti, le indicazioni dottrinali secondo cui nulla osterebbe all'ammissione, in seconde cure, di prove noviter repertae, indipendentemente dal tipo di richiesta (semplice o condizionata) formulata in sede di accesso al rito alternativo, la Suprema Corte restituisce alla parte che ne abbia fatto domanda, nell'atto di appello o nei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p., il pieno esercizio del diritto alla prova.
Occorre dunque enucleare in maniera corretta ed efficace il principio di diritto espresso dai giudici europei affinché l'integrazione tra i due ordinamenti - nazionale ed europeo - possa essere effettiva, non solo nelle materie in cui gli ordinamenti domestici hanno abdicato a parte della loro sovranità a favore dell'ordinamento europeo, ma anche nei settori che, pur restando sotto l'egida del singolo Stato - come le imposte dirette -, se male governati possono creare delle falle nel funzionamento del mercato unico e del sistema economico europeo.