Il patteggiamento è un rito in cui la volontà abdicativa dell'imputato caratterizza indissolubilmente la natura della sentenza sulla composizione della pena anche in sede esecutiva. Il giudice, pertanto, quando "opera" sul titolo esecutivo, non può prescindere dall'intenzione negoziale della parte privata formatasi sull'intima valutazione di taluni elementi, il cui mutare ne sancisce l'inattualità. La condivisione delle predette considerazioni comporta una lettura critica dell'assunto espresso dalle Sezioni unite.
Il presente studio si propone di esaminare il tema della rinunziabilità del diritto di proprietà stante l'interesse che esso dimostra tanto più in un contesto economico difficile, come quello attuale. La rinunzia abdicativa è un negozio unilaterale non recettizio, che non richiede la conoscenza né tanto meno l'accettazione da parte di altri soggetti. Con riferimento al suo oggetto, deve ritenersi suscettibile di rinunzia abdicativa il diritto di proprietà L'effetto di tale negozio è l'acquisto dell'immobile in capo allo Stato ai sensi dell'art. 827 c.c. L'atto in questione deve avere forma scritta ed è soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2643, n. 5, c.c. La rinunzia, oltre alla proprietà esclusiva, può riguardare anche la quota di comproprietà trattandosi del medesimo diritto. La stessa determina un fenomeno di espansione o accrescimento delle quote dei restanti comproprietari. Si tratta, infatti, di una conseguenza della natura della comunione e, come sempre, non costituisce un effetto diretto della rinunzia, bensì solo indiretto e mediato.