La pronuncia ha il pregio di circoscrivere il perimetro dell'equiparazione degli atti di rinuncia agli atti di trasferimento delle proprietà, sancita nell'ambito dell'imposizione indiretta ai soli effetti della tassazione dell'atto e non oltre, restando la natura dell'atto di rinuncia meramente abdicativa. Pertanto l'atto di rinuncia, in quanto equiparato ''ex lege'' ad un atto di trasferimento, comporta l'applicazione di un'imposizione proporzionale, ma a ciò non consegue la decadenza dall'agevolazione ''prima casa''. Non intervenendo la decadenza il rinunciante non è tenuto ad un riacquisto in sanatoria entro l'anno con destinazione dell'immobile ad abitazione principale.