Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Struttura e funzioni della remissione del debito - abstract in versione elettronica

132795
Venturelli, Alberto 1 occorrenze
  • 2012
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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Sotto il vigore del c.c. del 1865, si registrava un acceso dibattito in dottrina in ordine alla struttura del negozio remissorio, che veniva ricondotto alla donazione liberatoria o alla rinunzia unilaterale, al fine di sostenere che l'estinzione del rapporto da esso provocata dovesse essere cronologicamente fatta decorrere dall'accettazione del debitore o dalla semplice manifestazione di volontà del creditore, anche se non mancavano posizioni intermedie dirette a riconoscere al debitore, in applicazione del principio "invito beneficium non datur", il potere di opporsi alla dichiarazione abdicativa della controparte. La codificazione del 1942, al fine di superare queste contrapposizioni, ha chiarito, con l'art. 1326 c.c., che l'effetto estintivo deve ritenersi verificato già a partire dal momento in cui la dichiarazione "è comunicata" al debitore. - b) La struttura. All'orientamento maggioritario, che qualifica la remissione come negozio unilaterale, si contrappone parte della dottrina, che, per sostenere la sua natura contrattuale, subordina la determinazione dell'effetto estintivo alla mancata opposizione del debitore, al quale sarebbe imposto un onere partecipativo di natura diversa da quello del proponente, destinato ad essere assolto mediante l'omissione (consapevole e voluta) di un atto oppositivo. Anche secondo quest'ultima posizione, però, la comunicazione del creditore produce immediatamente effetti di natura sostanziale, perché è idonea a sospendere, per lo meno per quanto concerne il suo autore, l'attuazione del rapporto obbligatorio e l'unico modo per giustificare questo effetto è quello di ipotizzare che l'atto partecipativo assuma contorni di irrevocabilità, ma le previsioni a tal fine invocabili per legittimare questo risultato (cioè gli artt. 1329 e 1333 c.c.) non riescono ad adattarsi allo specifico procedimento disposto dall'art. 1236 c.c. - c) Le funzioni. Per sostenere la natura contrattuale della remissione si fa altresì riferimento alla sua funzione liberatoria, che pare a molti incompatibile con quella dismissiva tipica della rinunzia. L'argomento, tuttavia, si risolve in una confusione di piani concettuali, perché, se è vero che l'effetto dismissivo, di regola, opera con esclusivo riguardo al suo autore e senza che altri si possano opporre ad esso, è altrettanto certo che, avendo la remissione come termine di riferimento esterno il rapporto obbligatorio, e non il semplice diritto di credito, il principio di intangibilità della sfera giuridica altrui consente all'autonomia privata di determinare effetti favorevoli diretti verso coloro che non hanno partecipato alla formazione dei relativi negozi attributivi senza, ma non contro la loro volontà.

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