L'illegittimità dell'automatica applicazione di una misura cautelare di tipo preventivo (quale il divieto di contrarre), in presenza di una informativa antimafia atipica, non viene meno per effetto di una sua espressa previsione nel bando di gara; all'Amministrazione non è consentito abdicare a priori all'esercizio della sua discrezionalità, neppure quando questa si manifesti in ambiti assai ridotti.