Si manifestano perplessità sulla pronuncia della Corte di cassazione secondo cui la nota di variazione in diminuzione, con accredito dell'IVA al cliente, nell'ipotesi di sconti o abbuoni previsti contrattualmente, è ammessa solo per gli sconti che si riflettono (riducendolo) sul prezzo di vendita della merce già fatturata, laddove i premi di fine anno (o "premi fedeltà"), avendo carattere di liberalità, restano estranei alla rettifica prevista dal secondo comma dell'art. 26 del d.p.r. n. 633/1972, a prescindere dalla forma (scritta o verbale) dell'accordo intervenuto tra il fornitore ed il cliente.