(Abbuoni e restituzioni per l'esportazione definitiva di merci temporaneamente esportate)
Le merci temporaneamente esportate possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'esportazione definitiva ai sensi del precedente articolo, degli abbuoni e delle restituzioni previste per le merci similari che vengono direttamente esportate all'estero in via definitiva. In tali casi, la restituzione o l'abbuono è concesso con riferimento alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione temporanea.