Da un lato si percorre la strada della semplificazione e dell'accelerazione del processo (massima riduzione dell'incidenza della competenza, abbreviazione dei termini, snellimento del provvedimento decisorio - degradato addirittura a ordinanza se riguarda la sola competenza) e dall'altro si introduce - e qui ricorre il più alto tasso di novità - un'ottica incisiva di rigore procedurale (sia per quanto concerne l'incidenza della condotta difensiva - valorizzando al massimo il principio della non contestazione - sia per quanto concerne le conseguenza della soccombenza - volgendo all'automatismo la condanna alle spese e introducendo come comma 3 dell'art. 96 c.p.c. un istituto sanzionatorio, ibrido tra l'interesse pubblico e la pena privata, le cui modalità d'applicazione, quanto a elemento soggettivo, dovrebbero inserirsi nel contesto della lite temeraria, seguendo una lettura costituzionalmente consapevole).