Abbreviazione
Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
Abbreviazione di termini)
Quando venga proposta per un disegno di legge la abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'assemblea a pronunziarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo.
Da un lato si percorre la strada della semplificazione e dell'accelerazione del processo (massima riduzione dell'incidenza della competenza, abbreviazione dei termini, snellimento del provvedimento decisorio - degradato addirittura a ordinanza se riguarda la sola competenza) e dall'altro si introduce - e qui ricorre il più alto tasso di novità - un'ottica incisiva di rigore procedurale (sia per quanto concerne l'incidenza della condotta difensiva - valorizzando al massimo il principio della non contestazione - sia per quanto concerne le conseguenza della soccombenza - volgendo all'automatismo la condanna alle spese e introducendo come comma 3 dell'art. 96 c.p.c. un istituto sanzionatorio, ibrido tra l'interesse pubblico e la pena privata, le cui modalità d'applicazione, quanto a elemento soggettivo, dovrebbero inserirsi nel contesto della lite temeraria, seguendo una lettura costituzionalmente consapevole).
Per la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, sia diretti avverso atti nuovi che avverso lo stesso provvedimento censurato con l'atto introduttivo del giudizio, non si applica la dimidiazione dei termini prevista dall'art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ravvisandosi anche in queste ipotesi la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto costituzionalmente garantito di difesa, che verrebbe ad essere eccessivamente compresso per effetto dell'abbreviazione dei termini, e a nulla rilevando che il ricorrente abbia già conferito il mandato a un difensore.