Assunzione di prove nel giudizio abbreviato d'appello
Nel giudizio abbreviato di primo grado il giudice, ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., può assumere iniziative probatorie quando "ritiene di non poter decidere allo stato degli atti". Secondo la Corte di cassazione, nel caso di giudizio abbreviato non condizionato, in appello può svolgersi attività istruttoria solo qualora il giudice - come previsto in primo grado - la ritenga necessaria ai fini della decisione.
Il presente articolo approfondisce la tematica dell'incompatibilità del giudice rispetto a fattispecie plurisoggettive, in connessione alle particolarità del giudizio abbreviato. Dopo un "focus" sulle ragioni per le quali l'istituto di cui all'art. 34 c.p.p. opera solo in relazione ad ipotesi del tutto peculiari, si individuano in ottica critica le caratteristiche di cui il "vulnus" all'imparzialità si connota con riferimento al giudizio abbreviato e si tenta di fornire soluzione alle problematiche che ne conseguono.
L'A. critica l'orientamento della Cassazione secondo cui il decreto che dispone il giudizio immediato "custodiale", emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero formulata prima della scadenza dei termini per la proposizione dell'istanza di riesame, non è sindacabile dal giudice del dibattimento e, incidendo al più sul diritto di intervento dell'imputato, configura eventualmente una nullità a regime intermedio che resta sanata qualora venga richiesto il giudizio abbreviato.
Poteri probatori d'ufficio e giudizio abbreviato. L'evoluzione del rito speciale: da decisione allo stato degli atti a giudizio con accettazione del rischio
Il contributo analizza una recente ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in materia di giudizio abbreviato. L'A., ripercorrendo la motivazione del giudice di merito, rileva le molteplici criticità e contraddittorietà del provvedimento, laddove prevede che la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato implichi per lo stesso l'accettazione del rischio di ulteriori acquisizioni probatorie "ex officio", assunte fuori dal suo controllo. Analizzando le peculiarità del rito speciale, l'A. si interroga sui limiti del potere di integrazione probatoria officioso, operando un confronto tra l'art. 441, co. 5, c.p.p. e il corrispondente art. 507 c.p.p., che prevede il potere di integrazione probatoria d'ufficio nel giudizio dibattimentale. Così facendo osserva come l'ingresso di nuovi dati istruttori ad opera dell'organo giudicante può rivelarsi coerente e legittimo con l'impostazione del giudizio dibattimentale. Altrettanto non può dirsi in materia di giudizio abbreviato, dove l'imputato ha prestato il consenso alla celebrazione di un rito contratto in ragione del considerevole sconto di pena previsto dalla normativa in materia. L'A. conclude invocando un intervento legislativo in materia in grado di agire sui presupposti di azionabilità dei poteri istruttori d'ufficio.
Il giudizio abbreviato e la rinnovazione istruttoria in appello: una difficile convivenza. Tra problematiche risolte e questioni ancora da risolvere
La rinnovazione istruttoria in appello avente ad oggetto una medesima richiesta di prova già avanzata durante il giudizio di primo grado è limitata soprattutto se l'imputato ha chiesto di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato. La decisione è rimessa al giudice del gravame che ne dispone l'assunzione solo se "assolutamente necessaria". Il legislatore dovrebbe intervenire definendo i confini della limitazione e non in termini di "assoluta necessità", quanto di "prevedibile utilità".
"divorzio breve", pur non intaccando i presupposti e la struttura degli istituti, ha abbreviato il lasso temporale intercorrente tra separazione e divorzio e incoraggiato così - quale "side effect" - il reperimento di ampie intese tra le parti. Dette innovazioni hanno un notevole impatto sistematico: non soltanto viene scalfita la roccia (e si tratta di un segno senza ritorno) del principio di necessaria tutela costitutiva in materia di status, ma vengono altresì gettate le basi per un ripensamento della nozione di disponibilità e indisponibilità dei diritti e delle rispettive aree di applicazione. Il saggio si sofferma su queste tematiche, riflettendo in particolare sul significato che la giurisdizione è chiamata oggi e in futuro a rivestire nell'ambito della crisi della famiglia.
Ammortamento abbreviato per marchi e avviamenti
Ammortamento "abbreviato" dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi