Giudizio abbreviato e indagini difensive: il contraddittorio imperfetto
Dopo aver passato in rassegna gli orientamenti della Corte Costituzionale sul rapporto tra indagini difensive "a sorpresa" e giudizio abbreviato, sotto il particolare profilo della disparità di posizioni tra la difesa e accusa, si esaminano le problematiche operative irrisolte e le interpretazioni correttive elaborate, deducendo che - anche ai fini della maggior salvaguardia del valore probatorio delle indagini della difesa - è inevitabile un nuovo intervento del giudice delle leggi.
Giudizio abbreviato "condizionato": nessun passo indietro per sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova
Le Sezioni Unite statuiscono la irrevocabilità dell'ordinanza che ammette il giudizio abbreviato subordinato all'ammissione di prove. Fornita una risposta negativa al quesito, si soffermano sulla utilizzabilità, a fini decisori, delle dichiarazioni istruttorie acquisite "senza oralità", consentendola. L'esegesi fornita, condivisibile con qualche riserva, offre lo spunto per superare una lettura molto aderente al testo della legge.
Atti delle indagini preliminari compiuti fuori termine e loro utilizzabilità nel giudizio abbreviato
Successivamente, vengono presi in considerazione gli atti utilizzabili nel giudizio abbreviato e quale effetto abbia la richiesta dell'imputato di accedere a tale rito sulle prove affette dalle varie forme di invalidità. Il punto centrale dell'analisi si concentra sull'utilizzabilità, ai fini della definizione del giudizio abbreviato, degli atti delle indagini preliminari compiuti fuori termine. Il commento mira a stigmatizzare l'orientamento della Corte, con l'obiettivo di sottolineare gli aspetti più problematici di una simile presa di posizione e, al contempo, tentare di rintracciare possibili rimedi.
Nuove contestazioni e giudizio abbreviato: un deciso passo avanti della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale consolida, in una prospettiva inedita, il diritto di difesa in caso di nuove contestazioni, censurando la normativa vigente nella parte in cui non consente il giudizio abbreviato per il reato concorrente emerso nel corso del dibattimento.
"Iura novit curia" e contraddittorio nel giudizio abbreviato
La Corte costituzionale è chiamata dalle Sezioni unite a pronunciarsi sulla legittimità della disciplina di riforma del giudizio abbreviato di cui agli artt. 7 e 8 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, a causa della riscontrata contrarietà con l'art. 3 e l'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7 CEDU [Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo]. Il nodo centrale del problema, evidenziato nel commento, riguarda il delicato e spesso conflittuale rapporto tra rispetto della normativa convenzionale e intangibilità del giudicato nazionale.
Giudizio abbreviato ed "esercizio" del diritto al contraddittorio nella formazione della prova
. - con il sussidio sia dell'attuale pronuncia delle Sezioni unite, sia delle pregresse decisioni della Corte costituzionale - prova a delineare come il diritto alla prova e il diritto al contraddittorio nella formazione della prova si configurano oggi nel giudizio abbreviato. In particolare si mettono in luce due profili. Da una parte si evidenzia come la richiesta di accesso al rito abbreviato (non importa se semplice o condizionata) sia non solo rinuncia al contraddittorio, quanto anche esercizio del diritto alla prova, sebbene con modalità sostitutive. Dall'altra si sostiene che la richiesta condizionata al rito speciale sia espressione non tanto del diritto alla prova, quanto piuttosto del diritto al contraddittorio nella formazione della prova.
Il volto attuale del giudizio abbreviato tra questioni deducibili e implicazioni di sistema
Risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che l'eccezione di incompetenza per territorio è proponibile nel giudizio abbreviato. L'A. analizza la decisione e i suoi possibili riflessi sulla fisionomia del suddetto procedimento speciale.
Ricordato che la Corte ha ora esteso la possibilità di richiedere il rito abbreviato, già possibile per le contestazioni tardive, in relazione a tutte le nuove contestazioni dibattimentali, ha prospettato alcuni possibili ambiti di ulteriori interventi della Corte, coerenti con le argomentazioni contenute nella sentenza annotata.
Giudizio abbreviato ed ultrattività della "lex mitior": un nuovo "fratello minore" per Scoppola?
Giudizio abbreviato e successione di leggi nel tempo verso nuovi equilibri "in executivis"
Il commento ha ad oggetto la problematica della riquantificazione della pena, inflitta allesito del giudizio abbreviato, da parte del giudice dellesecuzione. In particolare la trasformazione della pena detentiva dellergastolo con isolamento diurno in trentanni di reclusione piuttosto che in ergastolo così come disposto dalla giurisprudenza europea. La problematica era stata immediatamente sollevata dalla dottrina italiana allindomani dellentrata in vigore della c.d. "Legge Carotti" ma la spinta decisiva è stata di matrice europea poiché la Corte europea dei diritti delluomo con la sentenza Scoppola c. Italia, ha enunciato i principi fondamentali che devono regolare la materia stabilendo che lart. 442 del codice di procedura penale incide in concreto sulla pena da applicare e deve quindi applicarsi retroattivamente consentendo lapplicazione della pena più favorevole altrimenti si verifica la violazione dellart. 7 della Convenzione europea dei diritti delluomo. I nuovi indirizzi giurisprudenziali europei hanno scatenato il disorientamento giurisprudenziale dei giudici di merito poiché alcuni giudici dellesecuzione hanno ritenuto di dover adempiere agli obblighi europei mentre altri hanno mantenuto la ferrea interpretazione nazionale della norma. A questo punto i problemi riguardano sia la disciplina riguardante la pena da infliggere nei casi di giudizio abbreviato sia ladeguamento immediato della giurisprudenza nazionale alla giurisprudenza europea. È evidente che la disciplina necessita di urgente chiarezza ed è per questo che le Sezioni Unite hanno chiesto lintervento della Corte costituzionale.