La potestà istruttoria ex officio judicis nel rito abbreviato
., dopo aver tratteggiato la novella del 1999 in tema di giudizio abbreviato, si sofferma sul potere officioso del giudice in materia istruttoria, ex art. 441 comma 5 c.p.p., alla luce della giurisprudenza formatasi in questi ultimi anni, evidenziando altresì le conseguenze processuali del mancato esercizio e dell'abuso di siffatto potere.
Con tali caratteristiche l'integrazione probatoria in appello attinge gli esiti estremi, e più discutibili, quando ad essa si ricorra al rito abbreviato ovvero quando si riapra l'istruttoria per sanare prove già esperite, ma irritualmente, in primo grado.
Esamina le conseguenze devastanti che prassi e interventi legislativi hanno avuto sul mantenimento di un carattere accusatorio del processo: la soppressione del contraddittorio orale in cassazione e della funzione stessa di nomofilachia della Corte Suprema;la eliminazione del controllo sullesercizio dellazione penale, con lincentivazione di giudizi immediati e direttissimi; la alterazione del sistema di garanzie, attraverso le modifiche apportate al giudizio abbreviato, con lintroduzione del c.d. abbreviato condizionato; la reintroduzione di una sorta di istruzione formale, attraverso lincentivazione del ricorso allincidente probatorio. Esamina, quindi, i settori di possibili intervento: i tempi morti delle indagini e del predibattimento, favoriti dalleccessivo ricorso alle intercettazioni di conversazioni; il ritorno ad una effettiva attuazione del principio di concentrazione del dibattimento; la riforma del sistema delle impugnazioni penali.
Analogamente, non può dirsi conclusa la vicenda dellappello delle sentenze di proscioglimento emesse allesito del rito abbreviato,con la sentenza dillegittimità costituzionale n. 320 del 2007. Appare lampante, infatti, lennesima asimmetria sistematica scaturita dal restituito potere di appello del magistrato daccusa,cui non trova riscontro analoga facoltà dellimputato. Lintervento del legislatore, dunque,è ormai indispensabile.
Rito abbreviato e poteri del giudice in caso di diversità tra capo di imputazione e fatto storico
Non è abnorme latto con il quale il giudice delludienza preliminare, anche inseguito ad instaurazione del rito abbreviato, avendo accertato che il fatto è diverso da quello descritto nellatto di imputazione, rimette gli atti al pubblico ministero. Tale interpretazione è espressione del principio generale dellordinamento contemplato nellart. 521, co. 2, c.p.p., che affermala obbligatorietà della corrispondenza tra il fatto storico ed il fatto descritto nel capo di imputazione. In tal senso, la pregressa richiesta di rito alternativo da parte dellinteressato non appare ostativa a questa iniziativa del giudice, atteso chela volontà dellimputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dellimputazione.
La sentenza 1045/07, della Sala Penal del Tribunale Supremo della Spagna proibisce lapertura del giudizio orale nel procedimento abbreviato quando, avendo il Ministerio Fiscal e laccusatore particolare richiesto larchiviazione, la richiesta di apertura provenga esclusivamente dallattore popolare. Questa interpretazione giurisprudenziale, ratificata nella più recente sentenza54/08 della stessa Sala Penal del Tribunale Supremo della Spagna, si basa su di una discutibile interpretazione letterale dellart. 782.1 della Ley de Enjuiciamiento Criminal, che impone una forte restrizione alle facoltà processuali dellattore popolare nel processo penale spagnolo, contraddicendo una ampia e pacifica linea interpretativa precedente della dottrina scientifica e giurisprudenziale. Questa nuova interpretazione del Tribunale Supremo della Spagna è destinata a produrre un effetto dissuasivo nel futuro dell esercizio dellazione popolare, che riceve un colpo quasi letale sulla soglia di una imprescindibile riforma globale del sistema spagnolo del processo penale.
In ultimo, sulla base delle generali considerazioni svolte per il rito ordinario, la trattazione si concentra sul percorso interpretativo che ha condotto il Giudice delle Leggi ad estendere la pronuncia di illegittimità costituzionale anche alla norma che precludeva alla pubblica accusa il potere di appello avverso le sentenze di assoluzione a seguito di giudizio abbreviato. Sul punto, vengono poste in rilievo le contraddizioni che caratterizzano il ragionamento della Corte, costretta a compiere una rilettura dellistituto inconciliabile con la sua natura inquisitoria, nel tentativo di riproporre il principio di parità delle armi quale parametro di incostituzionalità del divieto di appello del pubblico ministero.
.), la quale determina oltre i 4/5 del trattamento sanzionatorio applicato: al riguardo è da segnalare che, a fronte di uneccessiva mitezza della pena applicata (1 anno e 2 mesi di reclusione ridotti a 9 mesi e 10 giorni per il rito abbreviato) è da valutare positivamente la denegata concessione della sospensione condizionale della pena, evento del tutto raro nella prassi giurisprudenziale italiana.
A proposito di indagini difensive e giudizio abbreviato nel quadro costituzionale
Si finisce così per attribuire al pubblico ministero un inammissibile potere di veto sulla utilizzabilità delle indagini difensive nel giudizio abbreviato, in contrasto con quanto deciso dalla sentenza n. 184/2009 della Corte costituzionale.
Di conseguenza verranno prese in considerazione le altre ipotesi emblematiche, poste all'attenzione della giurisprudenza, anche in riferimento alla tipologia strutturale, come per quanto riguarda il caso dell'illegittimo rigetto dell'istanza di giudizio abbreviato non condizionato.
Ancora su contraddittorio e investigazioni difensive nel giudizio abbreviato
L'A. riprende e sviluppa il tema dei rapporti tra investigazioni difensive e giudizio abbreviato, inquadrandolo sullo sfondo del più generale problema concernente i limiti di incidenza derogatoria del "consenso dell'imputato" rispetto al principio del contraddittorio, nel suo versante di "garanzia oggettiva" circa il metodo dell'accertamento nel processo penale.
Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e dubbi persistenti
., gli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale. La decisione, che costituisce l'ideale complemento della precedente pronuncia n. 265 del 1994, del Giudice delle leggi induce una più generale riflessione in ordine ai rapporti tra nuove contestazioni dibattimentali e diritto ai riti premiali. In una prospettiva che consideri da un canto il diritto di difesa e dall'altro l'esigenza ad ogni imputato un trattamento equanime a fronte di ogni modalità di esercizio dell'azione penale, si rende necessario, a parere dell'A., un complessivo intervento normativo che accordi la facoltà di accesso al patteggiamento e al rito abbreviato in ogni ipotesi di modifica dibattimentale dell'imputazione.
Rito abbreviato e mancato dimezzamento dei termini per i motivi aggiunti. Una tesi per il passato
Basta il solo "consenso dell'imputato" per utilizzare come prova le investigazioni difensive nel giudizio abbreviato?
., 26 giugno 2009, n. 184, per ribadire la prioritaria valenza del principio del contraddittorio come "garanzia oggettiva" circa il metodo dell'accertamento nel processo penale, desumendone l'insufficienza del solo "consenso dell'imputato" a legittimare l'utilizzabilità come prova delle investigazioni difensive in sede di giudizio abbreviato.
La richiesta di giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni "tardive" in dibattimento
Con la decisione che si annota, la Corte Costituzionale risolve positivamente la questione relativa all'ammissibilità della richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato avanzata dall'imputato a fronte di una modificazione dell'imputazione o della contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, compiute dal pubblico ministero in dibattimento, ma sulla base dei soli elementi già emersi nel corso delle indagini preliminari. La consulta giunge a tale risultato dopo aver svolto alcune considerazioni in merito agli orientamenti della Corte di Cassazione in tema di giudizio abbreviato "parziale" e di nuove contestazioni "tardive", soffermandosi, infine, sul problema dell'accesso ai riti speciali a seguito di nuove contestazioni dibattimentali e sulla loro compatibilità col dibattimento.
Rito abbreviato ed investigazioni difensive
I risultati delle indagini difensive sono utilizzabili ai fini della decisione nel rito abbreviato; pertanto il mancato inserimento nel fascicolo degli atti di investigazione difensiva unilateralmente assunti, che il difensore aveva depositato, determina una violazione del diritto di difesa, che la Suprema Corte evidenzia nella pronuncia in argomento.
Ciò in quanto linteresse dellimputato a contestare, anche nel merito, i presupposti della pronuncia emessa nei suoi confronti subisce per effetto di detta norma una limitazione intrinsecamente irrazionale, inrelazione allassetto complessivo delle preclusioni dellappello nel giudizio abbreviato, oltre che priva di adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle finalità proprie di tale rito.
Giudizio abbreviato e patteggiamento a vent'anni dalla riforma del 1988
Nella versione originaria, il codice del 1988 era caratterizzato da una forte somiglianza tra il giudizio abbreviato e il patteggiamento. A distanza di vent'anni, i due istituti si sono notevolmente divaricati; ma soprattutto, per ambedue è aumentata la distanza rispetto ai modelli di riferimento anglo-americani. Soltanto il patteggiamento ancora oggi costituisce una "alternativa" al dibattimento, basata su regole probatorie distinte. Il rito abbreviato ha perduto tale caratteristica ed è diventato una modalità semplificata di svolgimento del giudizio: le regole sull'onere della prova sono identiche e l'appello costituisce un controllo di merito sul corretto uso delle medesime.