Il Consiglio di giustizia amministrativa, mediante una decisione improntata alla "satisfattività" della tutela delle ragioni del cittadino, per un verso chiarisce ulteriormente i rapporti intercorrenti tra il c.d. rito "abbreviato" di cui all'art. 23-bis della legge TAR e le controversie soltanto risarcitorie astrattamente ricadenti nell'ambito di operatività di questa norma e, per altro verso, sembra assumere una posizione particolare sul problema della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa.
Irrevocabile il giudizio abbreviato "condizionato" ad integrazione probatoria impossibile?
., pur condividendo il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui il giudice, una volta ammesso il rito abbreviato, non lo possa revocare indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di volontà dell'imputato, ne analizza in chiave critica la concreta traduzione applicativa. In linea con detto principio, viene prospettata la possibilità di recuperare il rito ordinario anche al di là delle ipotesi di cui all'art. 441-bis c.p.p. , qualora l'integrazione probatoria cui l'imputato abbia condizionato il rito sia impossibile e viene definito in tale ambito il significato del silenzio dell'imputato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza formatosi sul punto, hanno affermato che è legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta del difensore, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca, in base a considerazioni di ordine logico-sistematico concernenti la natura del rito, la funzione del difensore e le forme di manifestazione della volontà. Il principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio, applicabile non solo al difensore di fiducia ma anche a quello di ufficio, si segnala anche per aver affrontato il tema del rapporto tra imputato e difensore tecnico e, quello del significato attribuibile al contegno processuale dell'imputato in presenza di determinate circostanze. La Corte ha affermato che la presenza dell'imputato, da un lato e la provenienza della richiesta dal difensore, dall'altro, rappresentano elementi idonei a conferire al silenzio portata dimostrativa di una volontà dello stesso nel senso enunciato dal difensore: ciò che consente di ricondurre la domanda di quest'ultimo direttamente all'imputato.
"Libertà di prova" e "diritto alla prova" nel nuovo giudizio abbreviato
Il connubio tra il giudizio abbreviato e le investigazioni difensive ha spostato radicalmente il baricentro del processo penale, ridisegnando la struttura delle connessioni esistenti tra il primo ed il giudizio dibattimentale. Infatti, la scelta in favore del rito differenziato non implica più, necessariamente una rinuncia da parte dell'imputato a diritti fondamentali in tema di prova ma, semmai, una opzione in favore di peculiari modalità di esercizio dei diritti medesimi. L'immissione diretta di elementi di prova unilateralmente formati dal difensore costituisce indubbiamente una forma di esercizio del diritto alla prova, addirittura, rafforzata rispetto ad ogni altra. L'imputato che opta per il rito abbreviato "sceglie", non "subisce". In questo quadro non costituisce un azzardo discutere della correttezza dogmatica e sistematica del mantenimento della connotazione premiale del giudizio abbreviato.
Processi cumulativi e giudizio abbreviato: possibili distorsioni della dinamica processuale
L'A. analizza i problemi derivanti dalla richiesta di rito abbreviato nei procedimenti cumulativi, appuntando le sue riflessioni, in particolare, sulla prassi della celebrazione del giudizio speciale contestualmente all'udienza preliminare per le imputazioni trattate nelle forme ordinarie.
Sul mancato avvertimento all'imputato della facoltà di richiedere il patteggiamento o il giudizio abbreviato nell'ambito del giudizio direttissimo
L'A. condivide la soluzione a cui è approdata la suprema Corte con la sentenza in commento, secondo cui integra una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. l'omesso avviso all'imputato della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento in sede di giudizio direttissimo. Si ritiene, infatti, che la facoltà, riconosciuta all'imputato, di scegliere definizioni alternative del procedimento costituisca una delle maggiori forme di partecipazione attiva dello stesso alle vicende processuali, potendo, altresì, determinare una illegittima menomazione del diritto di difesa la violazione del disposto ex art. 451, comma 5, c.p.p.
Ne derivano importanti cambiamenti per quanto concerne la redazione del bilancio abbreviato e del bilancio consolidato, nonché in relazione all'obbligo informativo in nota integrativa.
La richiesta di giudizio abbreviato da parte del difensore non munito di procura
Il giudizio abbreviato è legittimamente instaurato a seguito di richiesta del difensore, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca.