Il d.lg. n. 285/2006 ha modificato, a distanza di circa cinque anni, i limiti quantitativi previsti dal legislatore per la redazione del bilancio in forma abbreviata e quelli previsti per i casi d'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. La modifica dei limiti di cui sopra influenza anche i casi in cui una società a responsabilità limitata è soggetta all'obbligo di nomina del collegio sindacale o di un revisore.
Per questi motivi, il titolare di una farmacia ha chiesto all'Agenzia delle entrate se può ritenersi sufficiente una descrizione abbreviata "farmaco" o "medicinale". L'Agenzia delle entrate, pur confermando che tale indicazione sarebbe di per sé sufficiente ad escludere la possibilità che il contribuente operi indebite detrazioni o deduzioni, ha tuttavia adottato un'interpretazione limitativa e letterale della norma, affermando l'obbligo di indicare la denominazione completa del medicinale ed escludendo che tale fatto possa costituire violazione del diritto di privacy.