Il d.lg. 394/2003 ha imposto a tutte le società di capitali, comprese quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ed escluse solo quelle che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di fornire informazioni, a partire dagli esercizi che sono iniziati il 1 gennaio 2005, sui contratti stipulati concernenti strumenti finanziari derivati, sulle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value, escluse le partecipazioni in società controllate e collegate, e sulla gestione dei rischi finanziari. La modifica influenzerà i bilanci al 31 dicembre 2005, e i successivi, di quasi tutte le società di capitali. Per comprendere la nuova disciplina occorre soffermarsi su alcuni termini (strumento finanziario, strumento finanziario derivato, contratti derivati su merci e contratti derivati incorporati) che l'A. esamina insieme alle nuove "informazioni di natura finanziaria".
Usucapione abbreviata e responsabilità professionale del notaio