In caso d' urgenza, la Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge.
Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti senatori possono richiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.
Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per l'approvazione da parte dell'assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.