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Il procedimento di ripartizione dell'attivo fallimentare - abstract in versione elettronica

127169
Tedioli, Francesco 1 occorrenze
  • 2011
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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Il procedimento di ripartizione dell'attivo fallimentare è stato oggetto di alcune modifiche volte ad abbreviare i tempi della procedura, semplificare gli adempimenti connessi, colmare le lacune e superare i dubbi interpretativi emersi in dottrina e giurisprudenza. Il legislatore ha recepito prassi virtuose ed indirizzi interpretativi miranti a rendere più celere e semplice l'iter processuale, ha eliminato meccanismi che, nel corso degli anni, sono apparsi poco efficienti o d'intralcio alla speditezza delle operazioni ed ha uniformato prassi divergenti che si erano affermate nel tempo. b) I limiti al potere d'intervento del giudice delegato. Diversamente dalla previgente disciplina, il giudice delegato non può operare modifiche sul contenuto del prospetto delle somme disponibili e sul progetto di ripartizione delle medesime: non può ometterne il deposito, né intervenire o svolgere rilievi di ordine formale o sostanziale, né assumere una qualsiasi iniziativa che possa incidere sul contenuto del documento predisposto dal curatore e neppure apportare variazioni di opportunità. Il giudice può soltanto sollecitare il curatore ad apportare spontanee correzioni, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza e controllo. c) La disciplina dei crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari. Vi sono ipotesi in cui è possibile iniziare o proseguire l'espropriazione anche in pendenza del fallimento del debitore. Si tratta dei crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari, che devono comunque essere oggetto d'insinuazione al passivo fallimentare, essere ammessi e, poi, inseriti in un progetto di ripartizione predisposto dal curatore. Ciò consente ai loro titolari di poter trattenere in via definitiva quanto ricavato dall'espropriazione. Il loro soddisfacimento deve avvenire nel rispetto delle regole della graduazione dei crediti partecipanti alla ripartizione del ricavato, nonché nei tempi e nei modi previsti per la formazione e l'esecuzione dei piani di riparto. d) II reclamo avverso il progetto di riparto. Con la riforma è stata introdotta la possibilità di reclamare, avanti il giudice delegato, il progetto di riparto, ai sensi dell'art. 36 l. fall. La legittimazione spetta a tutti i creditori, compresi quelli ammessi con riserva, esclusi ed opponenti, tardivi contestati, nonché a coloro che abbiano versato somme al fallimento in esecuzione di provvedimenti provvisoriamente esecutivi, ma non ancora passati in giudicato.

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