Tali timori sono stati fuggiti dalla Corte Costituzionale, che, se in un primo momento ha accolto l'orientamento unitario, poi ha abbracciato la tesi pluralista, riconoscendo l'attribuzione di prerogative sindacali ad associazioni non firmatarie di contratti collettivi ma aventi i requisiti stabiliti dall'accordo interconfederale per la partecipazione alle RSU. Pur essendo pacifica la compatibilità tra la disciplina pattizia delle RSU e quella legale post-referendaria delle RSA, vi sono ancora "attriti" in quanto i due modelli non sono equipollenti. L'A., infatti, nel descrivere il diverso baricentro delle relazioni sindacali, individuato da ciascun modello, affronta anche le connesse problematiche quali l'attribuzione dell'iniziativa per la costituzione delle RSU alle associazioni sindacali, il ricorso al referendum, la fruizione del diritto di assemblea, l'operatività e l'effettività della clausola di salvaguardia. Dall'analisi emerge un sistema di rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro aperto alla possibile coesistenza di RSU e RSA nell'ambito di una medesima unità produttiva, pur in presenza di difficoltà operative determinate dalla diversa natura delle prime rispetto alle seconde, che di fatto rende impossibile una totale "osmosi" tra i due organismi.
La controversia ha abbracciato diverse problematiche: dallidentificazione delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lg. 124/1993 e meritevoli delle agevolazioni ivi contenute, ai termini di decadenza previsti per la richiesta di rimborso delle maggiori ritenute operate dal sostituto d'imposta e, infine, alla determinazione della base imponibile sulla quale operare le ritenute alla fonte. Le conclusioni sono condivisibili; sorprende, semmai, che sia stato necessario l'intervento della Suprema Corte per risolvere una controversia che poteva evitarsi, esaminando attentamente la disciplina dei fondi pensione ed il suo ambito di operatività.
Nell'indagare la natura chiusa del giudizio di rinvio anche su contenzioso tributario - correttamente sostenuta dalla Corte di cassazione -, ci si sofferma sulla rilevabilità dell'eccezione di giudicato esterno nel giudizio per cassazione, nel giudizio di rinvio e nel giudizio di "seconda" cassazione, avanzando perplessità sull'orientamento, abbracciato dal Supremo Collegio, favorevole a sottoporre a medesimo regime di rilievo ipotesi di giudicato esterno su stesso oggetto e reso tra le stesse parti e giudicato esterno su questione e formatosi "inter alios".