Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Dal caso FIAT al caso Italia. Il diritto del lavoro di prossimità, le sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali - abstract in versione elettronica

129351
Ales, Edoardo 1 occorrenze
  • 2012
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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Pur assumendo, se non altro da un punto di vista cronologico, la veste di primo commento alle convulse vicende che hanno interessato il diritto del lavoro e le relazioni industriali italiane da giugno a settembre 2011, il saggio si propone di fornirne un inquadramento sistematico all'interno di una più ampia (e ormai consolidata) tendenza transnazionale di aziendalizzazione della disciplina, legale e pattizia, dei rapporti di lavoro, individuali e collettivi. Le carenze strutturali del diritto del lavoro e delle relazioni industriali sovranazionali (comunitarie, in particolare) sono alla base della suddetta tendenza e la rendono, al momento egemone. Il caso FIAT che di quella tendenza è figlio, in considerazione della sempre più spinta internalizzazione del Gruppo, si inserisce, tuttavia in un contesto, quello italiano, che risulta(va) caratterizzato dalla uniformità tendenziale della disciplina dei rapporti di lavoro, nella prospettiva di una duplice comunità di riferimento rappresentata dall'ordinamento giuridico nazionale e dal sistema di relazioni industriali di categoria o intercategoriale. Il tentativo di forzare quest'ultimo attraverso accordi aziendali conclusi, al di fuori del contratto collettivo nazionale di categoria, con una parte soltanto degli interlocutori sindacali tradizionali della categoria stessa, ha provocato la tempesta perfetta che sembrava dover spazzare via il sistema di relazioni industriali italiano, basato, almeno fino al 2009, sul consenso unitario. Tuttavia, sull'orlo del baratro, le stesse parti sociali hanno ritrovato unità di intenti, sottoscrivendo l'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Questo, che non va oltre un ossequio formale delle istanze uniformanti (ribadita centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro), asseconda invece, in maniera decisa, le spinte diversificatrici (capacità derogatoria, anche non controllata, della contrattazione aziendale), anche se, in definitiva, non offre alcuna soluzione al caso FIAT, destinato dunque a essere affrontato (con esito incerto per l'azienda) secondo le regole preesistenti. Nello scenario appena abbozzato, l'intervento del legislatore - posto in essere attraverso l'art. 8 l. 148/2011 - assume, quindi, una duplice valenza: contingente, per ciò che concerne la soluzione del caso FIAT; permanente, per ciò che riguarda la aziendalizzazione del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, a fronte dell'introduzione di uno strumento giuridico, opzionale condizionato, di conclusione di contratti collettivi territoriali o aziendali efficaci erga omnes, dotati di un potere derogatorio senza precedenti delle norme di legge e di contratto collettivo. Il potenziale sviluppo di quello che, parafrasando il legislatore, potremmo definire un diritto del lavoro di "prossimità" (territoriale e aziendale), seppur rifiutato dalle parti sociali confederali con l'addenda del 21 settembre 2011 all'accordo del 28 giugno 2011, rende necessario un attento vaglio di costituzionalità dell'art. 8, dal punto di vista, non tanto della garanzia della libertà sindacale (art. 39 Cost.), quanto, piuttosto, dell'esercizio conforme a costituzione della potestà legislativa, di cui sono titolari, esclusivi o concorrenti, Stato e Regioni (art. 114 Cost.). Disposizioni di contratto collettivo efficaci erga omnes (e, quindi, dotate della stessa forza della legge), destinate a produrre un diritto del lavoro aziendale o territoriale, sembrano, infatti, porsi in contrasto con i principi affermati dall'art. 117 Cost. e con il federalismo solidale di cui all'art. 120 Cost.

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