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Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

55492
Stato 17 occorrenze
  • 1973
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni

Inserimento in guide ed annuari di numeri telefonici degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane

La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati.

Pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco generale degli abbonati alle reti telefoniche urbane

Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche

Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone

E' in facoltà dell'Amministrazione stabilire analoga soprattassa di ricezione fonica dei telegrammi da parte degli abbonati.

Gli abbonati al servizio telefonico possono utilizzare gli apparecchi in loro utenza per inoltrare e ricevere telegrammi, tramite gli appositi uffici di fonodettatura, secondo le norme stabilite nel regolamento.

Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'Amministrazione delle somme a questa dovute per i telegrammi in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici.

L'esercente la rete telefonica urbana risponde verso l'esercente la rete interurbana, delle tasse per le conversazioni effettuate dai propri abbonati dal loro domicilio o dagli utenti presso i posti telefonici pubblici dello stesso esercente la rete urbana.

Chiunque pubblichi, venda o distribuisca comunque, a pagamento o gratuitamente, elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli artt. 287 e 288, è punito con l'ammenda fino a lire 400000.

La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di elenchi o guide generali degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi a detti elenchi o guide, sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione o dei suoi concessionari. La loro stampa può essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata.

Nei confronti degli abbonati al servizio telefonico, che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione, può essere stabilito l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura e con le modalità previste al secondo comma.

Nelle zone accordate in concessione, i comuni o gli altri enti interessati possono esigere dal concessionario, fuori dei casi previsti dall'art. 281, l'impianto di reti telefoniche urbane col concorso della metà nella spesa relativa, quando vi siano almeno 25 abbonati da collegare fra loro.

La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente all'Amministrazione che vi provvede direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potrà esigere direttamente dai richiedenti una soprattassa nella misura stabilita con decreto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il concessionario è obbligato a collegare su richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti dal regolamento, uno o più apparecchi, in derivazione interna dall'apparecchio principale, o, impianti accessori, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.

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