Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Regio Decreto 27 febbraio 1936, n. 645 - Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni.

21886
Regno d'Italia 10 occorrenze
  • 1936
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane, o di guide telefonche per determinate zone, o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini, sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati.

L'esercente la rete telefonica urbana risponde, all'esercente la rete interrurbana, delle tasse per le conversazioni dal domicilio dei propri abbonati.

Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'Amministrazione telegrafica delle somme a questa dovute per i telegrammi in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici.

Gli abbonati al telefono possono ricevere o trasmettere i telegrammi, a mezzo della propria linea telefonica, qualora questa sia collegata ad una centrale urbana o direttamente ad un centralino interrurbano autorizzati dal Ministero delle comunicazioni anche a tale servizio.

Nelle zone accordate in concessione, i Comuni o gli altri Enti interessati possono esigere dal concessionario, fuori dei casi previsti dall'art. 214, l'impianto di reti telefoniche urbane col concorso della metà nella spesa relativa quando vi siano almeno venticinque abbonati da collegare fra loro.

Il concessionario è obbligato a collegare, su richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti nel regolamento, uno o più apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio principale, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio, da determinarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite nel Regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi dell'industria privata per la fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica urbana, nonchè delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'apparecchio principale da parte del concessionario.

Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque a pagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, guide telefoniche o estratti, supplementi, notiziari o bollettini sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219, 220 e 221, è punito con l'ammenda sino a L. 10000. Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino, anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.

Quando le conversazioni interrurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potrà esigere direttamente dai richiedenti una sovratassa nella misura stabilita dal Ministero delle comunicazioni. L'abbonato che intende effettuare una conversazione dal domicilio, è tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma corrispondente alle conversazioni che presumibilmente domanderà in un trimestre, con l'obbligo di reintegrarla, quando risulti superata per le effettuate comunicazioni.

La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati del Regno o di guide telefoniche generali o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini, sono riservate esclusivamente al Ministero delle comunicazioni, che vi provvederà direttamente, oppure per concessione ad uno degli Istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela. I concessionari di servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero.

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