La suddetta interpretazione non appare, peraltro, condivisibile perché essa non trova il supporto del dato testuale della norma e viene anzi smentita dall'esame dell'evoluzione normativa che ha condotto dalla vecchia imposta di abbonamento di cui alla l. 1228/1962 alla nuova imposta sostitutiva di cui al d.p.r. 601/1973. E ciò senza voler considerare che, comunque, ben appare sostenibile una più ampia definizione di investimenti produttivi in grado di ricomprendere l'erogazione di somme per il ripianamento di debiti pregressi.