Con riferimento alla seconda "causa petendi" (illegittimità della normativa statale relativa al c.d. canone di abbonamento radiotelevisivo per - presunta - violazione, da parte dello Stato italiano, dell'obbligo previsto dall'art. 88 comma 3 ultima parte Trattato CE) nel commento si sostiene che il Tribunale di Venezia ha correttamente statuito la carenza di interesse degli attori ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità comunitaria, ex art. 88 comma 3 Trattato CE, degli atti di erogazione del (presunto) aiuto di Stato; atti costituiti dal "finanziamento" a favore della RAI. Infatti, la dichiarazione di illegittimità di tali atti di finanziamento non determina - ai sensi dell'art. 88 comma 3 ultima parte Trattato CE - il diritto delle parti attrici di ricevere, né dallo Stato italiano, né tanto meno dalla RAI, la restituzione delle somme percette dall'amministrazione finanziaria dello Stato in modo (assertivamente) illegittimo.