A tale soluzione si giunge in base alla constatazione che le presunzioni legali a carico dell'imputato derogano ai comuni principi in tema di onere della prova, e pertanto abbisognano di espressa previsione da parte del legislatore: il che non si verifica affatto nella materia che qui ci occupa, ove anzi l'art. 530, comma 2, c.p.p. richiede la prova certa dell'imputabilità del soggetto agente per la sua punibilità.