L'assunto, seppur condivisibile in linea di principio, abbisogna di ulteriori precisazioni, che si rendono necessarie per vagliare con rigore se ed in che limiti possa darsi luogo ad un'istanza di ammonimento "calunniosa".
La garanzia di conservazione del diritto di azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio prevista per colui il quale sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente, in ragione del fatto che il soggetto si trova nell'impossibilità di proporre consapevolmente la propria domanda giudiziale in vista di far valere un diritto personalissimo, va estesa anche al soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che permanga lo stato di incapacità naturale. b) La protezione del soggetto incapace di provvedere ai propri interessi. Nel nostro ordinamento, l'incapacità di provvedere ai propri interessi assume rilievo secondo un'eterogeneità di forme: talvolta, purché si presenti con le caratteristiche richieste dalla legge, giustifica le pronunce giudiziali di incapacità legale dell'interdizione e dell'inabilitazione, talaltra, ai fini dell'annullabilità dell'atto, rileva di per sé (come nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 120, 591, n. 3, e 775 c.c.), ovvero abbisogna di ulteriori condizioni (come nella fattispecie descritta dall'art. 428 c.c.), o ancora è sufficiente per far apprestare lo scudo difensivo a carattere sostitutivo/assistenziale dell'amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.). c) Incapacità naturale e esercizio del diritto. Il titolare di un diritto potrà far valere come "motivo" di impossibilità per l'esercizio del diritto pure le cause d'impossibilità di mero fatto - come l'incapacità naturale, in ragione delle prove offerte, acquisite e valutate dal giudice?