Ma anche la famiglia abbisogna di essere affrancata all'antico nesso con la proprietà, soprattutto ora che, nella prospettiva esclusiva dei diritti soggettivi ambiguamente imposta dall'individualismo illuminista, rischia di essere privata della sia essenziale dimensione solidaristica.
La decisione commentata sposa la teoria, ormai da tempo seguita anche in altre circoscrizioni giudiziarie, secondo la quale, a mente dell'art. 73 comma 1-bis d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti, la mera detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente superiore alle soglie fissate con il d.m. 11 aprile 2006, non integra di per sé la fattispecie incriminatrice ex art. 73 comma 1-bis, ma abbisogna del concorso di ulteriori elementi indicativi della destinazione e finalità diverse dal consumo personale.