Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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"Mobbing": il difficile equilibrio tra prospettazione e dimostrazione del pregiudizio - abstract in versione elettronica

153233
De Falco, Fabrizio 1 occorrenze
  • 2015
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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Nella parte introduttiva del lavoro viene evidenziato come la variegata gamma di possibili comportamenti (vessatori e persecutori) integranti la fattispecie si abbini all'assenza di una vera e propria definizione giuridica di "mobbing" all'interno dell'ordinamento. Ciononostante, in molti casi, la sua nozione viene data per presupposta così come si evince da alcune sentenze della Corte Costituzionale. L'A. continua soffermando l'attenzione sul difficile equilibrio tra prospettazione e dimostrazione, ponendo innanzitutto l'accento sulle possibili forzature interpretative derivanti da valutazioni soggettive (provenienti dalla presunta vittima del "mobbing") allorquando non sono però supportate da adeguati riscontri oggettivi. Sul punto specifico vengono esaminati alcuni indirizzi forniti dalla giurisprudenza e dalla dottrina. A sua volta la difficoltà di dimostrazione del "mobbing" in sede processuale è riconducibile non soltanto alla sussistenza dell'onere della prova gravante sul lavoratore ma anche al difficile assolvimento dell'onere di specificazione degli elementi di fatto nell'atto introduttivo del giudizio. Proprio in ragione della citata difficoltà probatoria possono acquisire decisivo rilievo gli indici presuntivi elaborati dalla giurisprudenza. Onde comprendere le connotazioni tipiche della prospettazione del "mobbing" l'A. esamina, altresì, alcune indicazioni fornite dalla psicologia del lavoro basate essenzialmente sulle dichiarazioni rese dalle vittime dei comportamenti vessatori e persecutori all'interno del contesto lavorativo. Risultanze, queste, che possono configurarsi particolarmente significative in quanto la loro credibilità sembra poter essere avvalorata dall'assenza di "filtri" di natura processuale che potrebbero, eventualmente, inquinare la loro genuina rappresentazione .L' A. delinea, infine, alcune connotazioni del rapporto tra comportamenti riconducibili al "mobbing" e diritto penale all'interno del quale specifiche fattispecie di reato (ad esempio maltrattamenti, violenza privata) possono consentire un'adeguata identificazione anche dei comportamenti vessatori e persecutori posti in essere nei confronti del lavoratore. In tale quadro viene esaminato anche il fenomeno dello "stalking" (di cui all'art. 612 bis cod. pen. introdotto dalla l. n. 38 del 2009), avendosi quale riferimento anche la fattispecie denominata, ad opera di parte della dottrina, quale "stalking occupazionale".

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