Nella solidarietà risarcitoria le posizioni dei singoli danneggianti sono suscettibili di abbinamento nel processo cumulato, al di là dell'evidente connessione per l'oggetto, in virtù di una mera comunanza di questioni, restando ferma l'autonomia delle fattispecie di responsabilità individuale di ciascun coobbligato. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 331, ad eccezione del caso in cui, in primo grado, siano state proposte domande di regresso tra coobbligati.