L'art. 190 del nuovo codice di procedura penale, con l'espressa introduzione del diritto alla prova, vale a "cadenzare" i tempi di qualificazione della testimonianza: può in questo senso spiegare gli attentati dell'azione allettatrice in funzione della futura testimonianza. Le nuove forme di violenza o minaccia, contemplate dal reato di "intralcio alla giustizia", lasciano prevedere una possibile escalation dall'azione allettatrice all'azione violenta in una configurazione che ormai abbina le due azioni, come condotte aggressive dello stesso bene giuridico.