Abbigliamento e giudizio di confondibilità
Tramite due distinti procedimenti oppositivi, una nota azienda di abbigliamento, titolare di marchi anteriori, ha chiesto all'UAMI di pronunciarsi sulla somiglianza fra i propri marchi e due diverse domande di marchio comunitario, nonché sulla notorietà dei principali marchi anteriori, ai sensi degli artt. 8 par. 1 lett. b) e 8 par. 5 Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario. Le pronunce che si annotano hanno fatto propri i principi giurisprudenziali prevalenti, statuendo che in presenza di una forte somiglianza fra i segni in conflitto, i prodotti di abbigliamento facenti parte di una classe indivisibile comprensive sia di prodotti in cashmere che in altro tipo di lana e anche in caso di ridotta somiglianza tra i prodotti che i marchi sono destinati a contraddistinguere, come tra prodotti in pelle e capi di abbigliamento, sussiste un rischio di confusione per il pubblico destinatario, che può credere che i prodotti abbiano la medesima origine commerciale.