Le società cooperative vengono incise dal d.l. 112/2008, con la partecipazione per quelle di grandi dimensioni, a mutualità prevalente, alla formazione del fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, l'aumento per tutte le cooperative della ritenuta d'imposta sugli interessi corrisposti sul prestito sociale e la maggiore imposizione per le cooperative di consumo a mutualità prevalente.
La norma, a parere dell'Agenzia, si riferirebbe alle sole domande presentate dai soggetti non abbienti le cui condizioni economiche non sarebbero sufficienti al soddisfacimento delle primarie ed attuali necessità di vita. L'interpretazione non sembra corretta, e ciò in quanto l'esenzione in parola ha natura meramente oggettiva e non precisa affatto la tipologia dei sussidi meritevoli dell'esenzione.