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Sui tempi di risposta all'istanza di ammissione al patrocinio per i non abbienti la legislazione continua ad essere inquieta. - abstract in versione elettronica

86422
Sechi, Paola 2 occorrenze
  • 2003
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Sui tempi di risposta all'istanza di ammissione al patrocinio per i non abbienti la legislazione continua ad essere inquieta.

Il commento ha ad oggetto la questione di legittimità costituzionale concernente i tempi di risposta all'istanza di ammissione al patrocinio per i non abbienti. Premesso che - poiché successivamente all'ordinanza di rimessione le disposizioni censurate (art. 6 commi 1 e 1 bis l. n. 134 del 2001) sono state trasfuse, con alcune modificazioni, nel d.lg. 30 maggio 2002, n. 113 - la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, perché valuti se la questione possa ritenersi tuttora rilevante, il commento analizza in primo luogo la "sanzione" processuale della nullità assoluta comminata quale conseguenza dell'inosservanza del giudice dei termini stabiliti per la decisione sull'istanza di ammissione: in particolare, pur ritenendosi probabilmente esente da censure di incostituzionalità, sul piano del canone della ragionevolezza, la previsione di una nullità assoluta, in quanto rispondente all'esigenza di assicurare la garanzia di cui all'art. 24 comma 3 Cost., si evidenziano le conseguenze processuali eccessive cui può dar luogo la norma, riprodotta nell'art. 96 d.lg. n. 113 del 2002 e si suggerisce una rimeditazione della "sanzione" da parte del legislatore che, attraverso la previsione di una nullità di tipo "intermedio", consentirebbe una risposta più aderente ad esigenze di carattere sistematico. Si reputa inoltre insussistente la pretesa ingiustificata disparità di trattamento tra le ipotesi previste dal nuovo art. 6 commi 1 e 1 bis l. n. 217 del 1990 e quella contemplata dall'art. 5 comma 5 l. n. 217 del 1990, in quanto tale norma, nonché attualmente l'art. 79 comma 3 t.u., non prevedono una deroga alla perentorietà dei termini prescritti per l'ammissione al patrocinio. Né sembra ravvisabile, infine, un contrasto delle norme censurate con l'art. 111 comma 6 Cost., posto che il giudice deve comunque dar conto nella decisione delle condizioni richieste dalla legge, potendo respingere l'istanza di ammissione al beneficio sulla base degli atti del procedimento in relazione al quale il beneficio è stato richiesto ove risultino motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni previste dalla normativa.

Ancora sui limiti che l'imputato non abbiente incontra nella scelta del difensore. - abstract in versione elettronica

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Sechi, Paola 1 occorrenze
  • 2003
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Il commento ha ad oggetto la problematica relativa alla legittimità costituzionale dei limiti imposti dalla normativa sul patrocinio per i non abbienti alla scelta del difensore, con specifico riferimento all'art. 17 bis l. n. 217 del 1990 nella parte in cui prevede che l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio statale, possa nominare il proprio difensore di fiducia solo nell'ambito dello speciale elenco contemplato dalla suddetta norma. Al proposito, nonostante la Corte abbia dichiarato la manifesta infondatezza della questione, si evidenzia la dubbia compatibilità della restrizione in esame con i principi costituzionali, ed in particolare con l'art. 24 comma 2 Cost., poiché la prima delle facoltà che il diritto di difesa racchiude in sé è la facoltà di scelta del difensore. Se è vero, infatti, che la libertà di scelta del difensore può subire limitazioni dettate sia da esigenze di funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, sia dal contemperamento con altri interessi processuali ritenuti meritevoli di protezione, non sembra che la circoscrizione della scelta del legale all'interno dell'apposito elenco sia funzionale ad alcuno dei suddetti criteri. Viene sollevato, inoltre, il dubbio che la restrizione della scelta del legale esclusivamente all'interno degli appositi elenchi rappresenti il meccanismo ideale per garantire la difesa tecnica, soprattutto se si collega il sistema in esame con quello previsto dalla l. 6 marzo 2001, n. 60 che disciplina la difesa d'ufficio, stante la non coincidenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco ex art. 17 bis l. n. 217 del 1990 e, correlativamente, in quello dei difensori d'ufficio. Infine, dopo aver segnalato come l'opzione interpretativa avallata dalla Corte sia stata recepita nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia contenuto nel d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si auspica un ripensamento della norma che permetta al non abbiente di designare il difensore senza aprioristiche limitazioni assicurando al contempo al soggetto in situazione di particolare debolezza economica l'opportunità, tramite lo speciale elenco previsto dalla normativa, di operare una scelta garantita da specifici requisiti di professionalità prescritti dal legislatore.

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