Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.
Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
Se è innegabile che i "social" abbiano concorso a sostenere la protesta e il malcontento di popolazioni esasperate, è altrettanto vero che nel corso di pochi anni questi strumenti di comunicazione si sono trasformati in mezzi di persuasione e condizionamento delle masse producendo conseguenze inimmaginabili.
Essa ha stabilito che nei procedimenti in corso, che abbiano superato la fase in cui può essere formulata la richiesta non è applicabile retroattivamente la messa alla prova. In realtà, la Cassazione sottovaluta le implicazioni di carattere sostanziali sottese all'istituto e finisce con il dettare un regime transitorio irragionevole che subordina allo stato di avanzamento del processo l'applicazione della norma.
La Suprema Corte nega che la mancata comparizione della persona offesa, ritualmente citata ancorché irreperibile, possa impedire la dichiarazione di particolare tenuità del fatto, prevista nel procedimento davanti al giudice di pace dall'art. 34, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in quanto l'opposizione deve essere necessariamente espressa e non può essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.
L'articolo ripercorre la vicenda della commercializzazione e della dispensazione a cura del Servizio sanitario nazionale (anche "off-label") dei farmaci Avastin e Lucentis, al fine di illustrare come il legislatore, la pubblica Amministrazione e la giurisprudenza amministrativa e costituzionale abbiano affrontato il tema dell'impiego "off-label" dei farmaci nella prospettiva del contenimento della spesa farmaceutica pubblica. Dopo aver esaminato l'evoluzione della legislazione e della prassi seguita dalle Amministrazioni pubbliche (segnatamente AIFA [Agenzia Italiana del Farmaco] e AGCM [Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato]) e il contenzioso amministrativo e costituzionale che ne è seguito, l'articolo esamina i benefici e i rischi connessi alla scelta di impiegare i farmaci "off-label" ai fini del contenimento della spesa sanitaria (in tema di diritti, prerogative e responsabilità dei pazienti, dei soggetti che si sottopongono alla sperimentazione scientifica, dei medici e dei ricercatori).
Sebbene né la Commissione, né il giudice nazionale, né la Corte di giustizia, per ragioni differenti, abbiano adottato una decisione nel merito, il caso Striani fornisce all'interprete un formidabile banco di prova per analizzare i diversi profili giuridici, di merito e processuali, emersi nelle varie fasi del giudizio.
., spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto automaticamente alle cooperative di produzione e lavoro qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o comunque abbiano richiesto la revisione di cui D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. È quindi superfluo, nel procedimento volto ad accertare la sussistenza del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, accertare la ricorrenza dei requisiti circa l'effettiva natura di cooperativa a mutualità prevalente in capo alla società richiedente, oppure la prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei dipendenti non soci e/o terzi e/o rispetto agli altri fattori produttivi.
L'A. prende spunto dall'ordinanza in commento per verificare, anche alla luce delle esperienze di altri Stati contraenti, se le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertino la violazione della Convenzione abbiano la "forza" di imporsi nell'ordinamento nazionale nonostante la formazione del giudicato.
Sono interessate dallo strumento agevolativo le micro e piccole cooperative, anche sociali, costituite da non più di 12 mesi e partecipate in prevalenza da giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni e/o da donne. L'accesso alle agevolazioni è consentito anche alle persone fisiche che intendano costituire una nuova cooperativa. Sono finanziabili progetti di investimento, di importo non superiore a 1,5 milioni di euro, nei settori industria, artigianato, trasformazione prodotti agricoli, commercio e turismo, servizi. Ammesse anche le iniziative riguardanti la filiera turistico-culturale e l'innovazione sociale. L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. La procedura di presentazione e accettazione delle domande di agevolazione è a sportello: le domande saranno valutate da Invitalia in base all'ordine di arrivo senza la predisposizione di una graduatoria e le agevolazioni saranno concesse fino a esaurimento dei fondi.
Ciò determina una perdita di competitività soprattutto di quei soggetti che abbiano un'età compresa tra i trent'anni compiuti e i cinquanta non compiuti e che non abbiano un'anzianità di disoccupazione tale da farli rientrare nel "target" della l. n. 407/90 e che non appartengano a categorie speciali (lavoratori in mobilità). Il costo del lavoro per l'assunzione di tali soggetti è infatti molto superiore rispetto a quello dovuto per l'assunzione dei soggetti che sono invece destinatari delle varie tipologie di incentivo. Il sistema in vigore, oltre ad essere inefficace, è pertanto caratterizzato da una marcata iniquità che sarebbe urgente eliminare.
Tuttavia, nonostante i Giudici europei, con un incerto percorso argomentativo, abbiano ristretto l'ambito della disapplicazione soltanto ai casi in cui la normativa interna "impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave", l'hanno ritenuta una soluzione non facile da attuare, che al contrario, aprendo la strada ad un sindacato diffuso, pone interrogativi circa l'uniformità del diritto ed eventuali effetti "in malam partem" sul singolo.
Infine, il contributo rileva anche con taglio critico l'approccio seguito dalla Cassazione all'indomani della nuova formulazione, sottolineando come ancora una volta, il legislatore prima e la giurisprudenza dopo, abbiano perso un'occasione nel dimostrare un incondizionato atteggiamento repressivo dello Stato in materia di falso.
Rileva come distorsioni politiche abbiano inibito l'uso di queste argomentazioni, portando così all'attuale crisi istituzionale. Tanto l'integrazione del mercato quanto l'unione monetaria sono assurte a fini in sé e per sé, senza più connessione con l'originale aspirazione del Trattato ad accrescere il benessere sociale e a garantire la coesistenza pacifica degli Stati membri. L'articolo suggerisce di por mano ad una deregolamentazione della disciplina sull'integrazione del mercato e a una riforma del sistema dell'euro, che siano conformi ai precetti fondamentali dell'economia del federalismo.
., con riguardo al rapporto a termine del dipendente pubblico, argomenta l'opinione che le Sezioni Unite della Cassazione, ponendo una presunzione di danno da perdita di chances e adottando una prova "agevolata" del danno medesimo abbiano esercitato una funzione sostanzialmente legislativa al fine delladeguamento del diritto interno al diritto comunitario.
Sembra, tuttavia, che i legislatori nazionali abbiano ancora una volta dato la priorità ad obbiettivi di deflazione processuale, invece che cercare di recepire, nel quadro normativo interno, lo spirito flessibile e conciliativo della "restorative justice". Tale spirito emerge invece con chiarezza all'interno di alcuni procedimenti di c.d. giustizia indigena, ancora impiegati all'interno del territorio sudamericano.
Nella ricerca di un difficile punto di equilibrio tra l'esigenza di fornire sufficienti incentivi all'emersione di capitali e la necessità di non estendere eccessivamente la clausola di non punibilità, nel presente contributo ci si sofferma sui rischi penali ancora esistenti per coloro che abbiano aderito alla procedura conciliativa negli scorsi mesi.
Secondo l'A. sarebbe necessario qualificare come frodi alimentari unicamente le violazioni in materia di produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari che siano state commesse intenzionalmente o in modo colposo e che abbiano incidenza sulla salute dei consumatori. Le altre violazioni, specie quelle riguardanti gli aspetti commerciali, dovrebbero essere qualificate in altro modo, ricorrendo alle qualifiche tecniche e alle definizioni ricavate dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia alimentare.
Attraverso l'analisi, anche statistica, della giurisprudenza, l'A. evidenzia come, negli ultimi decenni, le decisioni della magistratura italiana abbiano applicato con grande misura e prudenza il modello repressivo dell'istigazione all'opinione politica antagonista (manifestando così piena adesione al principio dell'offensività in concreto sui reati di opinione), ma come, al contempo, appaiano significative decisioni di maggiore "ampiezza punitiva" per condotte materiali dell'antagonismo politico "di strada", soprattutto a mezzo di una fattispecie di scarsa determinatezza nella descrizione della condotta quale la "devastazione e saccheggio", prevista e punita dall'art. 419 c.p.
Spetta al giudice civile infliggere una sanzione civile pecuniaria, incamerata dallo Stato, all'autore di taluna delle condotte in precedenza ritenute criminose, che abbiano riportato una condanna al risarcimento del danno.
In particolare, ci si domanda se "Internet" abbia agevolato la diffusione e le potenzialità delle espressioni violente sino a creare non pochi problemi politici e giuridici o se, al contrario, le nuove tecniche di comunicazione abbiano facilitato il contrasto e la lotta all'odio circolante. Nell'articolo l'A. analizza sia i lati negativi sia i lati positivi del quadro tecnologico attuale suggerendo spunti di riflessione e idee per il contrasto del fenomeno.
Il focus intende trovare, quindi, un rimedio che consenta alle stazioni appaltanti di eliminare tale rischio, individuando l'elemento che connota la stabilità delle strutture consortili che abbiano deciso di operare in modo congiunto - e nel tempo - nel settore dei contratti pubblici.
Da un lato, illuminerà nuovi aspetti delle teorie approntate da Austin e Hart, determinando in quale misura abbiano successo nello spiegare l'intuizione che il diritto sia un'entità socio-ontologica o, più semplicemente, che il diritto sia qualcosa che creiamo insieme. Dall'altro, farà luce su alcuni elementi basilari della "PlanningTheory" del diritto proposta da Shapiro, che permette di concepire il diritto come un'entità socio-ontologica.
L'articolo tenta di evidenziare le responsabilità discendenti dalla contrazione di debiti fuori bilancio da parte dei dirigenti e/o amministratori che ne abbiano permesso la formazione, nel caso in cui il Consiglio comunale decida di non procedere al loro riconoscimento. La recente giurisprudenza civile, evidenzia, dallaltro lato come la formazione dei debiti, contratti al di fuori delle regole contabili, per poter essere validamente sostenuti in causa da parte del fornitore, debba necessariamente rispettare i ristretti vincoli normativi previsti dal Tuel [Testo unico degli enti locali], al fine di trovare ristoro nei confronti dellamministrazione inadempiente.
Il recente decreto sugli enti locali ha aperto a una forma di sanatoria alla ripetizione dell'indebito da parte dei dipendenti che abbiano usufruito di somme prelevate sulle risorse decentrate, anche qualora le stesse abbiano superato i vincoli finanziari disposti dalla normativa. Il recupero è previsto sulle risorse decentrate future secondo i tempi e le condizioni previsti dal citato decreto. Resta da verificare come la citata normativa sarà effettivamente applicata dagli enti locali, a seguito delle determinazioni che saranno assunte dal comitato temporaneo, istituito dalla recente circolare interministeriale del 12 maggio 2014. L'articolo che segue analizza, altresì, le disposizioni emanate e tenta di dare una ricostruzione ai nuovi vincoli previsti alla contrattazione integrativa.
In considerazione delle regole molto rigide sia nella tempistica che nellelaborazione ed adeguamento di software gestionali di contabilità, non sono pochi i comuni che hanno effettuato tale operazione in condizione non ottimali o che abbiano avuto forti criticità nelle elaborazioni da concludere nei tempi previsti dalla legge. Larticolo affronta la possibilità di poter effettuare correzioni alle elaborazioni effettuate, precisandone le condizioni e i limiti.
Questo articolo inizia con una breve ricostruzione storica della Camera dei "Lords" a partire dal "Parliament Act" nel 1911; vengono poi esaminate le posizioni dei tre principali partiti politici relativamente alla riforma di tale Camera, mettendo in luce come sia il partito conservatore sia quello laburista abbiano radicalmente cambiato la loro posizione negli ultimi decenni. Infine, si evidenzierà la tesi centrale dell'A., vale a dire che la scelta di optare per una seconda camera totalmente elettiva risolverebbe la questione di legittimazione democratica, ma ciò comporterebbe altresì una serie di altri gravi problemi per l'ordinamento costituzionale britannico.
L'obbligo del monitoraggio, tuttavia, non sussiste qualora le disponibilità su depositi e conti correnti esteri non abbiano superato complessivamente nel periodo d'imposta l'importo di 10.000 euro. La fattispecie, disciplinata dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1090, n. 227 è stata oggetto di recente revisione che ne ha in parte semplificato la questione.
Sebbene diverse realtà del mondo della sanità abbiano cercato, nel corso di questi anni, di attirare sponsor e donatori, oggi non basta più l'accenno al progetto per guadagnare il sostegno; non basta più lo scambio di visibilità. Non serve più il "piccolo progetto" a costi irrisori. Servono progetti grandi, di reale impatto sulla cittadinanza (quindi caratterizzati da costi altrettanto importanti) e serve saper costruire tante buone cause quante ne possa contenere l'ospedale. L'obiettivo dei "fundraiser" in sanità è, dunque, cominciare a farle emergere, per attirare donatori, soprattutto grandi, e sponsor. Partendo da un'analisi compiuta nel panorama sanitario lombardo, si analizzano gli attuali punti di debolezza del "fundraising" in sanità e si propone un "decalogo" per costruire un percorso virtuoso.
., l'istituto opera anche in riferimento a provvedimenti emanati all'esito di distinti giudizi di cognizione; circostanza, quest'ultima, che assume particolare significato alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale (confortato, in ciò, dal tenore di un ennesimo disegno di legge delega recante disposizioni per l'efficienza del processo civile) propenso a ritenere che tutte le sentenze di merito abbiano immediata vocazione extraprocessuale. In un siffatto contesto, l'art. 336, 2 comma, c.p.c., diviene lo strumento che garantisce il coordinamento tra decisioni; tuttavia, non senza incorrere, a sua volta, in problemi applicativi che il contributo ha cura di evidenziare.
Sebbene i correttivi da ultimo introdotti abbiano posto rimedio a talune delle criticità evidenziate dalla dottrina all'indomani della riforma del 2012, l'istituto suscita tuttora perplessità e finanche dubbi di costituzionalità, specie per quanto riguarda la posizione e gli strumenti di tutela offerti al terzo, "debitor debitoris".
Ricorda come i vari progetti di riforma costituzionale abbiano sempre contenuto norme di rafforzamento dell'esecutivo. Paragona infine il voto a data certa introdotta dalla riforma con il c.d. voto bloccato presente nella V Repubblica Francese, rilevandone molteplici differenze.
L'A. ripercorre le principali vicende legislative degli ultimi quarant'anni in materia di matrimonio, rilevando che dalla riforma del diritto di famiglia ad oggi non ricorrono profili innovativi che abbiano inciso profondamente sul modo in cui l'ordinamento italiano concepisce l'istituto.
La risposta data al quesito è stata affermativa nel primo senso, sul presupposto che il danno non patrimoniale conseguente alla durata irragionevole del processo spetta anche in favore dei soggetti collettivi a condizione che essi abbiano assunto la qualità di parte in senso proprio nell'ambito del giudizio presupposto.
In caso di estinzione di una società di capitali, i soci divengono responsabili dei debiti fiscali dell'ente solamente se l'Amministrazione finanziaria dimostra che gli stessi abbiano ricevuto beni o denaro durante la fase della liquidazione o nei due anni precedenti. Al fine di effettuare tale verifica, secondo l'ordinanza della Cassazione n. 20358/2015, il processo nei confronti della società deve essere interrotto ed eventualmente riassunto nei confronti dei soci, qualora venga dimostrata la loro responsabilità.
Pur mancando nel nostro ordinamento una norma di carattere generale che, allorchè sopraggiungono circostanze imprevedibili che abbiano alterato sensibilmente l'equilibrio contrattuale, attribuisca ad entrambe le parti il diritto-dovere di rinegoziare le clausole divenute inique, l'A. sostiene che una corretta interpretazione ed applicazione del principio di buona fede consenta di ritenere sussistente in capo alle parti un obbligo, l'A. ritiene che la parte che ha subito gli effetti dell'altrui violazione abbia a disposizione, oltre alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno conseguente, anche il ricorso alla tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c. nonché la possibilità di chiedere al Giudice di intervenire direttamente sul contratto, modificando le pattuizioni al fine di ricondurre ad equità.
[Suprema Corte] ritiene che il principio più volte affermato di non ripetibilità della prestazione, riconosciuto in forza della finalità sostanzialmente alimentare di tale contributo, possa venire in considerazione solo ove le somme suddette abbiano concretamente svolto la funzione cui erano destinate e, quindi, ne esclude l'applicazione ove il soggetto percipiente sia risultato autosufficiente.
., mentre ne evidenza l'importanza, rileva peraltro come questi due interventi della Corte, e specialmente quello su "Nike", abbiano fatto luce su aspetti importanti dell'art. 13, ma introducano nel contempo alcuni dubbi assai rilevanti, specialmente per l'operatore italiano. La problematica posta dall'art. 13, e quindi l'individuazione di tutte le possibilità ed opportunità applicative pratiche, non sempre e non tutte positive, è ancora in gran parte da esplorare.
La decisione in commento supera l'orientamento tradizionale in tema di responsabilità del precettore che la esclude in caso di semplice imprevedibilità del danno, sostenendo che, prima di tutto, bisogna verificare che l'insegnante e la P.A. abbiano preventivamente approntato tutte le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare il verificarsi dell'evento lesivo.
La Corte di cassazione penale ribadisce l'orientamento secondo cui la colpa del gestore di aree sciabili, in relazione ad imputazioni di omicidio colposo e lesioni colpose, consiste nella violazione dell'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire pericoli atipici, anche esterni alla pista, ai quali lo sciatore può andare incontro attesa la particolare conformazione dei luoghi ed estende il possibile addebito anche all'ipotesi in cui pericoli atipici esterni, non adeguatamente neutralizzati, abbiano dato causa ad un comportamento imprudente del terzo. Nelle due pronunce in commento viene, altresì, confermato l'indirizzo secondo cui la posizione di garanzia che assume il gestore di aree sciabili origina dal contratto di ski-pass concluso con lo sciatore, che utilizza l'impianto e le piste dallo stesso servite.
Stante il carattere sussidiario dell'azione, la norma è comunque destinata a trovare scarsa applicazione, poiché il legislatore, seppure con riferimento ai soli enti locali, consente oggi al depauperato di essere indennizzato agendo direttamente nei confronti dell'amministratore o del funzionario che abbiano consentito l'acquisizione dell'opera o del servizio contrattualmente non previsti.
Saranno quindi le Corti territoriali a dover valutare quale incidenza abbiano la sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e le modifiche normative introdotte dalla L. n. 190/2014 sui giudizi sottoposti al loro esame, anche e soprattutto in considerazione di come la c.d. riforma dell'autotrasporto sia inapplicabile "ratione temporis" alle controversie giudiziarie antecedenti il 1 gennaio 2015.
Egualmente, per poter fruire del regime PEX , è sufficiente che i proventi percepiti abbiano una natura "sostanzialmente" equivalente a dei dividendi. Tale principio, espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, è condivisibile. Tuttavia, proprio all'analisi "sostanziale" dei fatti, non tutte le conclusioni cui giungono i giudici di prima istanza sembrano corrette e lo stesso percorso argomentativo seguito lascia alcune questioni insolute.
La Legge di stabilità 2016 ha previsto la possibilità, per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione in precedenza concesso, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, di essere riammessi ai pieno di rateazione, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 abbiano ripreso il versamento della prima delle rate scadute. La circolare n. 13/E/2016 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito gli aspetti operativi inerenti all'applicazione di tale istituto.
Un dovere che sussiste senz'altro nei rapporti interni tra i genitori, ma non può giungere ad assumere rilevanza esterna e a limitare le pretese dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla garanzia patrimoniale offerta da entrambi i genitori.
., e che i pagamenti di debiti concordatari effettuati senza autorizzazione del giudice delegato possano determinare la revoca del concordato preventivo, anche se non abbiano pregiudicato le possibilità di adempimento della proposta concordataria.
Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029, le imprese che abbiano optato debbono verificare annualmente la debenza del canone, anche tenendo conto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 32/E/2016.
La scelta fra i due tipi di responsabilità deve dipendere allora da fattori diversi quali: la capacità dell'ordinamento di individuare le precauzioni efficienti; la possibilità che potenziale danneggiante e potenziale danneggiato abbiano un'attitudine diversa a sopportare il rischio di eventi non imputabili a colpa di alcuno; infine, la necessità di controllare il livello di attività di uno dei due soggetti.
Nell'esame delle conseguenze derivanti dall'erronea utilizzazione delle forme cartacee, in luogo di quelle telematiche (nella specie, permanendo un contrasto in dottrina, come in giurisprudenza, circa la natura del reclamo cautelare quale atto introduttivo di una nuova fase processuale, ovvero quale prosecuzione di un unico giudizio) ci si sofferma sulle tematiche della nullità e inesistenza degli atti processuali e, in particolare, sulla applicabilità, anche al processo telematico, del principio di non dichiarabilità dell'invalidità di atti che abbiano raggiunto il loro scopo.