Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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"Sovversivi, non terroristi": la Corte di cassazione offre una rivoluzionaria interpretazione dell'art. 270-bis - abstract in versione elettronica

137543
Barberini, Roberta 1 occorrenze
  • 2013
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. - individuato nella "natura" della violenza, generica o terroristica - ha condotto ad una interpretazione che desta non poche perplessità, anche in relazione alle sue implicazioni sull'art. 270-bis: per la Corte di cassazione non basta, ad integrare la norma, che l'associazione si proponga atti di violenza a finalità eversiva, ma occorre che tali atti abbiano modalità terroristiche, vale a dire, per la Corte, obiettivi casuali. Restano, in tal modo, escluse dalla nozione di terrorismo condotte definite come terroristiche dalla legge penale e percepite, inoltre, come tali dalla coscienza collettiva.

L'(incerta) esistenza di obblighi di informazione continuativa in capo all'intermediario: l'oscillazione del valore dei titoli e della giurisprudenza di merito - abstract in versione elettronica

137671
Lamponi, Ivan 1 occorrenze
  • 2013
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In tale contesto, inoltre, le agenzie di "rating" potrebbero rispondere nei confronti degli investitori a titolo extracontrattuale laddove i loro giudizi sui titoli abbiano effettivamente cagionato un danno a questi ultimi.

"Overruling" favorevole della Corte europea e revoca del giudicato di condanna: a proposito dei casi analoghi alla sentenza "Scoppola" - abstract in versione elettronica

137717
Gambardella, Marco 1 occorrenze
  • 2013
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In particolare, se tali principi abbiano un valore circoscritto al caso concreto giudicato o debbano essere considerati di portata generale e quindi applicabili a fattispecie identiche, senza necessità di ricorrere alla giurisdizione sovranazionale. Si esclude, in conformità di quanto implicitamente si ricava dalle due decisioni delle Sezioni unite, che il condannato all'ergastolo, che si trovi in una situazione analoga a quella di Franco Scoppola, possa adire il giudice dell'esecuzione al fine di farsi rideterminare la pena in trent'anni di reclusione, in attuazione dei principi stabiliti dalla Corte europea "Scoppola". Si ritiene poi corretta la scelta delle Sezioni unite di sollevare la questione di costituzionalità della disposizione di interpretazione autentica (artt. 7 e 8 d.l. n. 341 del 2000), individuando il parametro di costituzionalità non come hanno deciso le Sezioni unite nell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU [Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo] (principio di retroattività della legge penale più favorevole), bensì nel principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, comma 2, Cost.).

La tutela dei creditori nelle imprese societarie minori - abstract in versione elettronica

137769
Briolini, Federico 1 occorrenze
  • 2013
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Il discorso si sofferma, in particolare, sui vincoli sulle partecipazioni sociali non (liberamente) trasferibili, affronta poi il tema della revocatoria del conferimento di azienda in società unipersonali, e si conclude con l'esame delle azioni di responsabilità esercitabili nei confronti dei soci che abbiano partecipato alla gestione (ex art. 2476 comma 7 c.c.).

La sentenza "Diaz", tra pulsioni "in malam partem" e tipi d'autori "simpatici" e "antipatici": qualche riflessione sulla percezione mediatica del reato - abstract in versione elettronica

138355
D'Ippolito, Ernesto 1 occorrenze
  • 2013
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Si analizza, poi, come i desideri dell'opinione pubblica abbiano inciso sul processo, traducendosi in un vano tentativo, da parte dei giudici, di assecondare il bisogno di pena per un delitto non previsto dalla legge. Infine, si riflette su come il "pregiudizio", che determinati reati possano essere commessi solo da tipi d'autore "cattivi", abbia impedito di sanzionare fatti che, al contrario, erano previsti e ancora punibili.

La legge n. 27/2012 e la valutazione medico-legale del danno alla persona: visivamente, strumentalmente ma, soprattutto, scientificamente - abstract in versione elettronica

138435
Riezzo, Irene; Castrica, Fabio; Zaami, Simona; Neri, Margherita 1 occorrenze
  • 2013
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Poi gli adulti invece hanno gli strumenti ma non hanno più storie da raccontare che abbiano la stessa forza dei bambini. Allora bisogna essere molto onesti innanzitutto con se stessi e scrivere senza trucchi. È così raro dire le cose come stanno. E come stanno le cose? ... ". Si parla troppo di silenzio, Aldo Nove, 2009 La legge n. 27 del 24 marzo 2012, provvedimento con cui si è integrata la normativa vigente in materia di risarcimento dei danni alla persona conseguenti a lesioni di lievi entità di cui all'art. 139 cod. ass. (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ha proposto una serie di difficoltà terminologiche divenendo, per la tecnica legislativa impiegata ed un'apparente contraddizione terminologica, oggetto di discussione tra gli operatori del diritto e della medicina legale. Le evidenze scientifiche attualmente disponibili possono essere di estrema utilità per orientare il giudizio valutativo così come i commi 3-ter e 3-quater, ed impongono di considerare ai fini della valutazione del danno temporaneo e permanente del bene salute le più moderne conoscenze scientifiche. Infatti, la valutazione deve essere documentata da elementi che, a giudizio medico-legale, possano essere considerati oggettivi con criterio della evidenza scientifica, dando quindi agli avverbi visivamente e strumentalmente, un significato più ampio, quello cioè di evidenza concreta, supportata da riscontri reali relativi a tutti i dati di rilievo medico-legale.

Il nesso eziologico nella previsione del rischio. Un esempio di causalità in una condizione suffragata da una legge statistica avente un basso coefficiente di copertura - abstract in versione elettronica

138449
Salvemme, Ilaria 1 occorrenze
  • 2013
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Ritenendo che possa essere considerata causa dell'evento anche una condizione suffragata da una legge statistica avente un basso coefficiente, il giudice ha sostenuto che un'errata analisi dello "status quo" e le contemporanee rassicurazioni fornite alla popolazione da parte dei soggetti summenzionati, abbiano tranquillizzato la medesima inducendola a restare in casa e non determinando una diminuzione del rischio.

La Corte di Strasburgo e i testimoni assenti: gli sviluppi del "nuovo corso" avviato alla sentenza Al-Khawaja - abstract in versione elettronica

138451
Balsamo, Antonio 1 occorrenze
  • 2013
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L'A. sottolinea come la Corte europea abbia precisato che le dichiarazioni fuori del dibattimento rispetto alle quali l'imputato non abbia potuto esercitare il diritto al confronto non comportano automaticamente la loro inutilizzabilità ai fini dell'affermazione della colpevolezza, a condizione che le autorità dello Stato abbiano compiuto ogni diligenza al fine di rispettare il diritto al contraddittorio e che quelle dichiarazioni risultino confortate da altri elementi probatori.

Confisca di prevenzione e morte del titolare: basta la pericolosità al momento dell'acquisto del bene - abstract in versione elettronica

138527
Mengoni, Enrico 1 occorrenze
  • 2013
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La confisca di prevenzione può essere disposta anche nei confronti dei successori del titolare, quando abbiano ricevuto "mortis causa" beni di provenienza illecita: pur in questo caso, però, occorre una verifica della pericolosità del soggetto, sia pure postuma e, cioè, riferita al momento in cui questi aveva acquistato i beni medesimi. La Corte di cassazione, nell'affermare questo importante principio, individua i rapporti tra misura di prevenzione reale e morte del titolare, specie alla luce delle ultime modifiche normative. L'A., ripercorsa l'evoluzione della materia, analizza il particolare rilievo di questa pronuncia.

L'efficacia generale degli accordi aziendali e territoriali - abstract in versione elettronica

138653
Cataudella, Maria Cristina 1 occorrenze
  • 2013
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., attribuisce ai sindacati, che abbiano determinate caratteristiche, la possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro "con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce". Non fa alcun riferimento al livello dei contratti, tuttavia, proprio l'utilizzazione del termine "categorie", porta una parte consistente della dottrina a ritenere esclusi dall'ambito di applicazione della norma costituzionale i contratti aziendali. Questa argomentazione non appare, tuttavia, conclusiva. Nella prima parte dello scritto vengono sinteticamente esposti alcuni argomenti che vanno in direzione diversa. Viene analizzata anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, che, dal canto suo, non ha mai espressamente escluso che l'art. 39 Cost. trovi applicazione anche per i contratti collettivi aziendali. Nella seconda parte dello scritto si valutano, invece, le conseguenze di una eventuale inclusione dei contratti aziendali nella previsione dell'art. 39, sia con riferimento alla legge che con riferimento all'accordo interconfederale. In conclusione, si valuta se quanto detto con riferimento ai contratti aziendali possa valere anche per quelli territoriali.

Contratto e legge dopo il caso FIAT: le nuove regole sindacali - abstract in versione elettronica

138665
Saracini, Paola 1 occorrenze
  • 2013
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Nell'analisi si mette in luce come gli sviluppi della vicenda abbiano determinato un quadro normativo assai incerto, da un lato spingendo le parti sociali a "condividere" nuove regole per il sistema di relazioni sindacali, dall'altro facendo "riemergere" la necessità di un intervento legislativo sufficientemente condiviso e solido sul piano della legittimità costituzionale. Necessità, quest'ultima, sostenuta da buona parte della dottrina e avvalorata, secondo l'A., anche dall'interpretazione dei giudici, che nelle diverse controversie relative alla vicenda in questione si sono soffermati prevalentemente sulle tematiche sindacali, lasciando ai margini altre questioni, pure assai rilevanti.

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai - abstract in versione elettronica

138757
Cordeiro Guerra, Roberto 1 occorrenze
  • 2013
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Passando al tema dei reati tributari, posto che, ai sensi dell'art. 41 del D.lg. n. 231/2007, l'obbligo di segnalazione sussiste qualora i soggetti sappiano, sospettino od abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, nello studio si afferma che il "sospetto", per assumere rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio, non deve essere riferito esclusivamente al "reato tributario", ma altresì al "riciclaggio" di beni provenienti da quella particolare specie di attività criminosa rappresentata dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati. Occorre, pertanto, che, quantomeno siano in corso o siano state tentate operazioni di riciclaggio, risultando essenziale l'essere a conoscenza di un'attività criminosa dalla quale i beni provengano o, almeno, il sospettare che gli stessi provengano da un'attività criminosa. Nello studio si indaga quindi la possibilità che nell'ambito delle attività criminose dalle quali un bene proviene vengano inclusi i reati tributari e si dà atto dei dubbi che, al riguardo, sono stati espressi da una parte della dottrina, secondo cui non è configurabile la possibilità che un bene, di regola una somma di denaro, possa provenire da un'attività di evasione fiscale, dal momento che quest'ultima di per sé non genera proventi, limitandosi a determinare un risparmio fiscale su una ricchezza. Così ragionando, una rilevante fetta dei delitti tributari sarebbero esclusi dall'area di quelli suscettibili di costituire presupposto del riciclaggio, in quanto, appunto, non in grado di provocare un effettivo incremento del patrimonio. Ciononostante, si rileva che il "trend" normativo internazionale, incluse recenti raccomandazioni del GAFI [Le groupe d'action financier - Il gruppo finanziere d'azione], è orientato a considerare generalmente i reati fiscali come possibile presupposto del riciclaggio: ne deriva che il "quantum" prodotto dal reato, in questo caso va identificato, non nell'imponibile sottratto a tassazione, ma nell'imposta evasa, che rappresenterebbe il vero "profitto del reato". Nello studio si procede con una sintesi riepilogativa delle diverse tipologie dei reati tributari e si chiarisce, quindi, che il reato fiscale, quale presupposto di condotte volte al riciclaggio, non è di per se sufficiente a far insorgere l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta. Una prima "macro-limitazione" deriva infatti direttamente dalla normativa fiscale, secondo sono penalmente punibili solo le violazioni concernenti l'IVA e le imposte sui redditi, restando escluse le violazioni in materia di IRAP e di imposte indirette. Ne consegue che, laddove la violazione concerna detti ultimi tributi, la condotta non può essere mai qualificata come attività criminosa e, pertanto, non potrà parlarsi - specularmente - di riciclaggio. Una seconda "macro-limitazione" deriva invece dal meccanismo applicativo dei reati fiscali, il cui sistema punitivo si fonda - per determinate tipologie di reati - sul superamento di limiti quantitativi di evasione. Al riguardo, nello studio, si rammenta che proprio con riguardo alla recente modifica delle soglie di rilevanza penale, l'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, ha opportunamente evidenziato che l'ampliamento della sfera di intervento penale accresce le condotte penalmente rilevanti presupposto del riciclaggio e, conseguentemente, aumenta il numero delle operazioni suscettibili di essere segnalate come sospette. Nello studio, si evidenzia infine una terza "macro-limitazione" legata all'individuazione del momento di commissione del reato tributario e, quindi, della integrazione dello stesso, quale momento a partire dal quale può concepirsi un'attività di riciclaggio dei relativi proventi; in proposito, si ricorda che i reati di infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e frode fiscale si perfezionano con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nello studio, si esamina altresì l'ipotesi in cui non sia ancora verificato né il reato presupposto né la conseguente attività di riciclaggio e si chiarisce che, in simili casi, un obbligo di segnalazione potrà configurarsi solo eccezionalmente, in presenza di inequivocabili indizi in ordine all'integrazione prima del reato tributario e poi dell'attività di riciclaggio. Per quanto riguarda il caso in cui esistono elementi per sospettare che già in precedenza siano stati commessi uno o più reati fiscali e che, attraverso l'acquisto di un determinato bene effettuato con il profitto di tali reati tributari, si intenda riciclare le somme frutto dei reati fiscali medesimi, nello studio si illustra che in tale ipotesi l'aspetto problematico non attiene tanto ai confini giuridici dell'obbligo di segnalazione, quanto, piuttosto, alla valutazione degli elementi a disposizione del notaio per configurare come sospetta l'operazione e si sottolinea che tale valutazione deve avvenire sulla base di tutti (e soli) quei documenti che il notaio è tenuto a domandare per il corretto svolgimento delle proprie funzioni, senza dunque che possa configurarsi a suo carico un obbligo di penetranti indagini tese ad escludere l'esistenza di pregressi reati fiscali. Conclusivamente, nello studio si esaminano i confini dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta nelle ipotesi di elusione fiscale e, prendendo le mosse da una ricostruzione dell'evoluzione dell'istituto in ambito tributario e penale, si descrive come non ogni forma di elusione assurge a reato e che certamente rimangono fuori dal perimetro della rilevanza penale le condotte elusive diverse da quelle relative ad imposte sui redditi e da quelle che, pur attinenti alle imposte sui redditi, non comportano il superamento delle soglie di imposta ed imponibile previste dalla legge. Identificati i contorni delle fattispecie elusive penalmente rilevanti, si conclude affermando che, ad ogni modo, non è agevole configurare la violazione del dovere di segnalazione da parte del notaio in relazione ad una fattispecie così articolata e dai contorni così fortemente discrezionali. Si svolgono in ultimo considerazioni circa la possibile rilevanza ai fini della disciplina antiriciclaggio del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In proposito, partendo dal presupposto che il "sospetto" non deve e non può essere riferito esclusivamente al "reato tributario" ma altresì al "riciclaggio" di beni provenienti dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati, si conclude che unicamente nell'ipotesi particolare in cui esistano precisi elementi per ritenere che i beni ceduti tramite gli atti fraudolenti o simulati costituiscono il profitto di precedenti reati fiscali - ad esempio perché acquistati con ricchezza sottratta al prelievo - potrebbe configurarsi un'attività di riciclaggio ed un conseguente obbligo di segnalazione.

Il diritto degli omosessuali di vivere liberamente una condizione di coppia - abstract in versione elettronica

138817
Fantetti, Francesca Romana 1 occorrenze
  • 2013
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Due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto matrimonio all'estero, non sono titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro delle stato civile italiano. c) Il diritto fondamentale dl vivere liberamente una condizione di coppia che deriva immediatamente dall'art. 2 Cost. L'art. 2 Cost. non riconosce il diritto al matrimonio delle persone della stesso sesso e neppure vincola il legislatore a garantire tale diritto quale forma esclusiva del riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale - vale a dire a equiparare le unioni omosessuali al matrimonio -, per altro verso, vi è che il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia - derivante immediatamente dall'art. 2 Cost. -, comporta che i singoli o entrambi i componenti della coppia omosessuale abbiano il diritto di chiedere, a tutela di specifiche situazioni e in relazione a ipotesi particolari, un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, una omogeneizzazione di trattamento giuridico che la Corte costituzionale ha proposto di potere garantire tramite l'esplicazione di un controllo di ragionevolezza. d) L'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - CEDU - e il superamento della concezione secondo cui la diversità di sesso del nubendi è presupposto indispensabile della stessa esistenza del matrimonio. Nel nostro ordinamento è compresa una norma - l'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla Corte europea - che ha privato di rilevanza giuridica la diversità di sesso dei nubendi conseguendone che l'orientamento della giurisprudenza italiana - secondo la quale la diversità di sesso dei nubendi è, unitamente alia manifestazione di volontà matrimoniale dagli stessi espressa in presenza dell'ufficiale della stato civile celebrante, requisito minimo indispensabile per la stessa esistenza del matrimonio civile, quale atto giuridicamente rilevante - non si dimostra più adeguato alla attuale realtà giuridica, essendo stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità dl sesso dei nubendi è presupposto indispensabile della stessa esistenza del matrimonio.

Procedimento adottivo e partecipazione dei genitori - abstract in versione elettronica

138819
Damiani, Francesca 1 occorrenze
  • 2013
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Secondo quanto previsto al secondo comma, dell'apertura del procedimento sono avvertiti i genitori o i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Tali soggetti, ricoprendo il ruolo di legittimati passivi (si tratta di legittimazione alternativa e non concorrente), possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze anche istruttorie, prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice. Le parti in questione vengono individuate dal pubblico ministero e in mancanza dal Presidente del tribunale. Fino all'individuazione dei soggetti indicati dalla legge, il giudice non può procedere alle indagini previste al primo comma, che possono disporsi solo dopo l'instaurazione del procedimento con eccezione dei soli provvedimenti urgenti. Il tribunale poi provvede in camera di consiglio, con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate e assunta ogni necessaria informazione. Secondo la recente dottrina, l'intervenuta giurisdizionalizzazione del procedimento comporta che tutti gli interessati sono litisconsorti necessari (genitori o parenti e minore), in quanto titolari di un interesse giuridicamente rilevante all'audizione. b) Art. 8 l. 149/2001, la dichiarazione di adottabilità. La nuova disposizione, introdotta dalla riforma del 2001, contiene due novità di grande rilievo rispetto al testo originario: il venir meno del carattere ufficioso del procedimento; c) L'assistenza legale dei minori, dei genitori o degli altri parenti fin dall'inizio del procedimento. La situazione di abbandono, infatti, sussiste in quanto i minori sono privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o parenti tenuti a provvedervi. Il quarto comma stabilisce espressamente che il procedimento di adottabilità deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o altri parenti: l'art. 16 (in sostituzione dell'art. 17 l. 184/1983) consente alle parti e al pubblico ministero di proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti. d) Il procedimento di adozione, art. 14. Al fine di acquisire tutti i dati necessari alla valutazione e alla tutela dell'interesse del minore il giudice deve compiere alcuni accertamenti attraverso l'audizione di determinati soggetti, tra i quali i genitori. Secondo quanto stabilito dall'art. 14, infatti, lo stato di adottabilità è dichiarato solo se genitori e parenti non si sono presentati senza giustificato motivo o se, dalla loro audizione, è emerso il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale o la non disponibilità a ovviarvi. L'omissione di tali valutazioni determina la nullità della procedura.

Il potenziamento cognitivo e farmacologico: quale ruolo del giurista penalista nella discussione pubblica? - abstract in versione elettronica

138901
Canestrari, Stefano 1 occorrenze
  • 2013
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Il medico specialista in ambito neurofarmacologico ha la responsabilità di garantire l'appropriatezza della prescrizione e pertanto non può legittimare l'utilizzo del PCF in assenza di ricerche (nel campo delle neuroscienze e del funzionamento del cervello) che abbiano individuato con chiarezza i benefici e gli effetti collaterali del farmaco nei confronti di un soggetto adulto sano.

La legittimazione ad agire del detentore danneggiato e il regime della responsabilità civile nel contratto di leasing - abstract in versione elettronica

139041
Grisafi, Raffaella 1 occorrenze
  • 2013
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Se da un sinistro siano derivati danni che abbiano comportato un pregiudizio patrimoniale per l'utilizzatore, è possibile ammettere in capo a costui un diritto di ottenerne il risarcimento. c) La legittimazione risarcitoria tra proprietà e detenzione. La giurisprudenza pacificamente ammette il detentore ad agire per il risarcimento del danno, pur senza nulla precisare circa i motivi di questa presa di posizione: non è chiaro, in specie, se possa considerarsi tutelato un preciso interesse del detentore medesimo o se questi sia ammesso ad agire in via surrogatoria rispetto alle azioni attribuite al proprietario.

Suicidio in un caso di mesotelioma pleurico di origine professionale: problematiche medico-legali in tema di nesso di causalità materiale - abstract in versione elettronica

139063
Mele, A.; Cillino, N.; De Leonardis, E.; Taroppo, T. 1 occorrenze
  • 2013
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Nonostante gli innegabili miglioramenti compiuti dalla ricerca e dalla terapia abbiano comportato un miglioramento nella prognosi e nella qualità della vita molti pazienti neoplastici, questi ultimi presentano comunque un aumentato rischio di suicidio rispetto alla popolazione generale. Il presente lavoro riguarda il caso di un individuo di sesso maschile di 72 anni affetto da mesotelioma pleurico in fase metastatica diagnosticato a maggio 2011, chemiotrattato a luglio 2011 (terapia sospesa per comparsa di complicanze), riconosciuto di origine professionale all'inizio di dicembre del 2011, il quale si suicidava nello stesso mese presso una struttura ospedaliera con un colpo d'arma fuoco al capo. Sono state evidenziate le difficoltà della fase di accertamento del nesso causale ed illustrato il percorso intrapreso al fine di pervenire ad un giudizio medico-legale conclusivo. L'analisi della documentazione disponibile e della letteratura in materia ha consentito di concludere che, con maggiore probabilità, il suicidio era stato causato dalla condizione clinica correlata alla gravità della malattia tumorale e dalla piena cognizione della relativa prognosi infausta. Partendo dalle particolarità del caso osservato, è stato discusso un impianto metodologico di indagine medico-legale cui riferirsi in casi che presentano le medesime caratteristiche, concludendo che dovrebbe essere valutata, caso per caso, la realizzazione di alcuni requisiti fondamentali: malattia a prognosi infausta, precisa conoscenza del proprio destino da parte dell'assicurato (attraverso lo sviluppo oppure no di una infermità psichica nosologicamente inquadrabile), assenza di cause alternative preesistenti (o sopravvenute indipendentemente dalla malattia professionale) documentate, maggior rischio di suicidio.

Il chiamato all'eredità e la voltura catastale: tra violazione di un obbligo e compimento di atto che vale accettazione tacita dell'eredità. Riflessioni intorno all'accettazione tacita dell'eredità - abstract in versione elettronica

139119
Barba, Vincenzo 1 occorrenze
  • 2013
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Deve osservarsi, però, che l'art. 28, d.lg. 31 ottobre 1990, n. 346, obbliga i chiamati all'eredità a presentare la dichiarazione di successione e che l'art. 3, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, obbliga i chiamati all'eredità, che abbiano eseguita la dichiarazione di successione, di domandare ed eseguire la voltura catastale. Sulla base di questo rilievo e considerando i tre requisiti e la natura dell'atto di accettazione tacita dell'eredità non può condividersi l'orientamento della giurisprudenza. Deve escludersi, infatti, che la voltura catastale compiuta dal chiamato possa valere quale accettazione tacita dell'eredità. Perché non presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, in quanto si tratta di un atto dovuto. Perché non è un atto che il chiamato non avrebbe il dritto di fare se non nella qualità di erede, in quanto si tratta di atto proprio del chiamato all'eredità.

Uccisione del congiunto, danno catastrofale, danno tanatologico e danno parentale: a che punto siamo? - abstract in versione elettronica

139221
Belli, Guido 1 occorrenze
  • 2013
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Il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, derivante dalla morte "ex delicto" di un individuo in favore dei familiari più stretti della vittima e dei congiunti meno prossimi, ma con essa effettivamente conviventi, o comunque alla stessa legati da uno stretto rapporto caratterizzato da affetto reciproco e solidarietà, che abbiano subito un grave perturbamento sul piano economico e/o su quello morale, a cagione sia del trauma affettivo sofferto, che della perdita di un valido sostegno materiale, attuale o verosimilmente potenziale. b) Titolo della legittimazione. La legittimazione all'azione di risarcimento va riconosciuta "iure proprio" ai congiunti del "de cuius", sempre che non sia decorso un apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione da quello subita e la sua morte, che permetta di riferire ad esso stesso il danno, dovendosi, in tal caso, ammettere una legittimazione "iure successionis" in capo agli eredi. c) La lesione del rapporto parentale. Al fine di colmare i pericolosi vuoti di tutela esistenti, da qualche tempo è stata elaborata una nuova figura di danno non patrimoniale, quella del danno da lesione del rapporto parentale, per la cui risarcibilità gli stretti congiunti della vittima sono legittimati "iure proprio", senza che ciò precluda loro la possibilità di lamentare, oltre al danno patrimoniale ed al danno morale transeunte, anche il danno alla salute sofferto dal defunto nell'apprezzabile lasso di tempo trascorso tra l'evento lesivo e la morte.

Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 - abstract in versione elettronica

139705
Gasbarrini, Elisabetta 1 occorrenze
  • 2013
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Tali criteri direttivi comuni disegnano un nuovo quadro di riferimento della materia del recupero del credito che, in una cornice generale di deflazione del carico giudiziario, si sposta su forme di soluzione delle crisi, fondate su tre elementi portanti: il "favor" per il raggiungimento di soluzioni concordate tra i soggetti che ne sono i protagonisti; il "favor" per la continuità delle attività economiche in genere e per l'esdebitazione dei soggetti che abbiano cooperato alla soluzione della propria crisi (ritenuti meritevoli di sostegno in un'ottica premiale che tende al loro reinserimento nel tessuto economico produttivo); la tendenza a trasferire la gestione dei fenomeni liquidatori fuori dalle aule di giustizia, rimettendola a professionisti qualificati (in questo caso coordinati da Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia), se pure sempre sotto il controllo giudiziario (fisiologico in alcune fasi e solo eventuale in altre). Da una prima lettura della Legge n. 3/2012 emerge con chiarezza che la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili vuole disegnare un istituto alternativo all'esecuzione forzata giudiziale (che presuppone una posizione di soggezione sostanzialmente passiva del debitore esecutato e che si svolge secondo schemi estremamente rigidi e poco flessibili di liquidazione dei beni), da applicarsi nei casi in cui il debitore sia un soggetto attivo che intenda collaborare nella gestione della propria crisi e abbia un patrimonio o un'attività produttiva di reddito che lo mettano in condizione di proporre un accordo interessante per i suoi creditori. Al debitore è offerta la possibilità di evitare l'espropriazione forzata, che allo stato attuale è l'esito naturale della sua esposizione debitoria, mediante un accordo con i suoi creditori che, nel vincolare i soggetti che lo stipulano, è opponibile anche ai terzi (creditori estranei e terzi in genere) con particolari effetti processuali e sostanziali che, nell'intenzione del legislatore dovrebbero agevolare il debitore (in una determinata situazione) ad uscire dal sovraindebitamento. Il tutto mediante un procedimento gestito dall'organismo di composizione della crisi, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. La disciplina disegnata dalla Legge n. 3/2012 è caratterizzata da alcune scelte giuridiche ed intenzioni normative chiare (pensiamo alla fattispecie disciplinata - il sovraindebitamento; ai soggetti che ne sono i destinatari - tutti i soggetti non fallibili; all'intermediazione e al ruolo dei nuovi organismi di composizione della crisi accreditati "ad hoc" e al trasferimento della gestione della crisi fuori dalle aule di giustizia; al "favor" per la soluzione concordata della crisi; alla sfiducia per i rigidi schemi delle esecuzioni forzate a favore di soluzioni elastiche e cucite caso per caso sulla singola fattispecie; alla necessità che l'iniziativa per l'avvio del procedimento venga dal debitore e alla fiducia riposta in chi sia disposto a collaborare con i creditori per una soluzione della sua crisi) e da altre troppo timide (pensiamo alla percentuale richiesta, pari a 70% dei crediti complessivi, per il raggiungimento dell'accordo; alla modalità di espressione del consenso; alla tutela eccessiva dei creditori privilegiati; ai tempi troppo ristretti di sospensiva delle iniziative esecutive o cautelari). Il tutto utilizzando formule linguistiche spesso idonee a ingenerare inutili dubbi e confusioni (pensiamo ai "creditori aventi titolo o causa anteriori'; alla funzione e alla qualifica del "liquidatore"; alla disciplina della "revoca di diritto" dell'accordo; alla "nullità" di atti processuali e sostanziali prevista prima e dopo l'omologazione dell'accordo; alla "pubblicità" della proposta, dell'accordo e delle sue vicende) con una combinazione di elementi da cui risulta un istituto per certi versi ibrido tra i due di matrice fallimentare che lo hanno ispirato (ma privo di alcune loro caratteristiche che ne garantiscono l'appetibilità) e per altri versi del tutto originale (pensiamo al ruolo centrale sia in fase istruttoria che in fase di esecuzione dell'accordo da parte dell'organismo di composizione della crisi). Il difetto di coordinamento con l'eventuale esecuzione forzata unitamente all'assenza di una disciplina fiscale idonea (di incentivo per i creditori che siano disposti ad una riduzione del debito e di possibilità per l'Amministrazione finanziaria di transigere l'esposizione debitoria) possono essere ulteriore ostacolo alla diffusione dell'istituto, che potrà trovare applicazione (nella formulazione attuale) solo in alcune circoscritte ipotesi (per vero non frequenti), ovvero: 1. quando un terzo si offra di chiudere un'esecuzione in corso versando una somma pari o superiore a quella ricavabile dalla vendita forzata dei beni pignorati (acquirente del bene pignorato), senza incorrere in quelle trappole procedurali che oggi, di fatto, rendono estremamente macchinoso e potenzialmente pericoloso il tentativo di chiusura stragiudiziale dell'esecuzione in corso; 2. quando l'azienda o il lavoratore imprenditore siano economicamente sani, ma in momentanea crisi di liquidità e i creditori abbiano interesse alla sopravvivenza e continuità dell'attività e siano disposti a dilazionare i pagamenti; 3. quando l'azienda abbia un valore non di pronta liquidazione, ma idoneo nel suo complesso a soddisfare tutti i creditori, se venga alienata senza una frammentazione delle sue componenti e conservando il valore di avviamento; 4. quando il debitore abbia, comunque, un patrimonio di non pronta liquidazione sufficiente alla soddisfazione almeno parziale del 70% dei crediti, oltre che al pagamento integrale dei non aderenti. In attesa dei decreti di attuazione, le funzioni di organismo di composizione possono essere svolte in via transitoria da un professionista ex art. 28 l. fall. o da un notaio designato dal Presidente del Tribunale (o dal giudice da lui delegato) ed il notaio può agevolmente svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi, in questa fase transitoria, nel primo e nel quarto caso, potendosi trattare di procedimenti volti alla semplice liquidazione di patrimoni di persone fisiche, molto simili a quelli di cui agli artt. 498 e 530 c.c. (nel caso di opposizione alla liquidazione dell'eredità accettata con beneficio di inventario o dell'eredità giacente che il notaio già conosce). Anzi, potrebbe essere utile riflettere sulla percorribilità di questa soluzione in tutti i casi in cui il bene (o i beni) da liquidare costituiscano il patrimonio del debitore e siano già oggetto di esecuzione immobiliare le cui operazioni siano state delegate ad un notaio appunto, realizzando, tra l'altro, caso per caso (e mediante il provvedimento di nomina del Presidente del Tribunale o del giudice da lui delegato) quel coordinamento tra procedimento esecutivo e liquidazione a seguito dell'accordo omologato che la disciplina positiva non contempla in via generale. La realtà del fenomeno del sovraindebitamento del consumatore, come inteso a seguito della presente congiuntura economica, non trova, invece, una vera soluzione in questo strumento, trattandosi di debitore che normalmente non ha risorse spendibili, oltre al bene di proprietà, solitamente già ipotecato. La disciplina dell'istituto e le sue modifiche in discussione in Parlamento interessano la categoria notarile sotto diversi profili: - quando il notaio sia chiamato a gestire la crisi come professionista, in funzione di organismo di composizione della crisi (su nomina del Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato) o come componente di un organismo di composizione scelto dal debitore; - come professionista delegato, nell'ambito dell'espropriazione forzata, alle operazioni di vendita di beni costituenti il patrimonio del debitore in crisi da sovraindebitamento; nell'esercizio della funzione notarile, quando parte dell'atto sia un soggetto in crisi da sovraindebitamento o quando il notaio sia richiesto di stipulare un atto in esecuzione di un accordo di composizione della crisi omologato o quando nella catena delle provenienze (del bene oggetto del negozio) compaia un soggetto che si sia trovato in crisi da sovraindebitamento o un atto in esecuzione di un accordo omologato.

Danni da uccisione e responsabilità dell'ente organizzatore di eventi sportivi - abstract in versione elettronica

139895
Ballerini, Luca 1 occorrenze
  • 2013
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Si pongono le seguenti questioni: a) Se i congiunti della persona deceduta a causa del fatto illecito altrui abbiano diritto al risarcimento dei danni cc.dd. "da uccisione." Il quesito, in astratto, va senz'altro risolto in senso affermativo, essendo ormai pacifico che, a seguito dell'evento luttuoso, i superstiti (e fra questi, in primo luogo, i prossimi congiunti dello scomparso) siano meritevoli di tutela aquiliana. Ciò nondimeno, avendo riguardo alle concrete circostanze del caso, è necessario stabilire quali danni, fra quelli genericamente denominati "da uccisione", debbano ritenersi risarcibili in favore di tali soggetti, "iure proprio e/o iure hereditatis". b) Se l'organizzatore di una competizione sportiva, prima di autorizzare la partecipazione degli aspiranti contendenti, debba verificare la loro idoneità psico-fisica, essendo altrimenti responsabile per gli infortuni che gli atleti potrebbero subire a causa delle loro condizioni di salute. La risposta affermativa viene solitamente giustificata insistendo sul generico dovere di diligenza che incombe sull'organizzatore, il quale, anche a prescindere da una norma specifica in proposito, dovrebbe, in quanto soggetto al dovere medesimo, adottare tutte le misure necessarie per contenere il rischio di infortuni entro i confini della c.d. "alea sportiva". Riferimenti utili per confermare tale soluzione si rinvengono pure negli artt. 1 del d.m. 18.2.1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica) e 1 del d.m. 28.2.1983 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica), interpretati nel senso che gli aspiranti contendenti, in mancanza di un certificato medico che ne attesti l'idoneità psicofisica, non potrebbero essere autorizzati a partecipare a manifestazioni sportive. c) Se, ai sensi dell'art. 38, prima parte, c.c., un'associazione non riconosciuta debba ritenersi responsabile per i danni cagionati da un proprio amministratore nell'esercizio delle sue funzioni. A dispetto del tenore letterale della norma appena citata, non si può seriamente dubitare che il fondo comune sia destinato a soddisfare pure le obbligazioni di fonte extranegoziale, come quelle che traggono origine dagli illeciti commessi dai soggetti inseriti nella struttura organizzativa dell'ente, sempre che abbiano agito nell'esercizio delle loro incombenze. Per quanto attiene in modo specifico ai danni provocati dagli amministratori, è però discusso se quella dell'associazione consista in una responsabilità diretta, fondata sui rapporto di c.d. "immedesimazione organica", o in una responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. d) Se un'associazione "nazionale", la cui struttura organizzativa si articoli in una serie di organismi "periferici" (sezioni, comitati, ecc.), debba rispondere per gli illeciti compiuti dagli amministratori degli organismi medesimi. Secondo la tesi prevalente, qualora gli organismi "periferici" si configurino come autonomi soggetti di diritto, e non come meri organi di decentramento amministrativo, si deve intendere che, per il soddisfacimento dei debiti contratti dai rappresentanti di tali organismi, risponda soltanto il fondo comune di questi ultimi, trattandosi di un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'organizzazione di vertice.

Dall'"homo patiens" all'"homo rebellis": analisi della nuova percezione di salute e malattia in epoca contemporanea - abstract in versione elettronica

139991
Gentile, Rosalba 1 occorrenze
  • 2013
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Si ritiene altresì che le visioni ontologica e positivistica, avallando e contribuendo a diffondere specifici modelli di salute e di malattia, ne abbiano, più o meno consciamente, incentivato il graduale impoverirsi etico e simbolico; culminante, in sintesi, nella rimozione culturale delle dimensioni della morte e del dolore, nell'alterarsi del rapporto medico-paziente e nella riduzione materialistica dell'idea di salute. Ciò consegue al passaggio dall'impostazione ontologica a quella positivista: mentre la prima interpreta la salute e la malattia secondo una logica di dualismo manicheo, e dunque potenzialmente moralista, la seconda ne fornisce invece una lettura per lo più laicista e talora amorale. Questa transizione paradigmatica delinea pertanto una nuova mentalità collettiva, che, negando la realtà del patologico e assolutizzando il valore del normale, esalta il dominio di una medicina dell'utopia; la quale, non più consentanea ai bisogni effettivi della persona sofferente, tradisce una superficialità inconciliabile con la sua intima vocazione umanitaria.

Gli impegni nel diritto italiano della concorrenza: un'analisi empirica a cinque anni dalla loro introduzione - abstract in versione elettronica

140273
Mazzantini, Gabriele; Bertoli, Paola 1 occorrenze
  • 2013
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Infine, è stato possibile valutare se gli impegni, grazie alla loro estrema flessibilità e alla possibilità di essere "concordati" con le parti, abbiano anche rappresentato un'occasione per avvicinare l'Autorità antitrust ad un'autorità di regolazione dei mercati.

Gli artt. 41 e 42 del Collegato lavoro nel quadro delle azioni di rivalsa degli enti previdenziali - abstract in versione elettronica

140391
Magno, Pietro 1 occorrenze
  • 2013
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., che estende agli enti previdenziali l'esercizio dell'azione generale di surroga prevista in favore delle compagnie di assicurazione; all'art. 142, l. n. 209/2205, che attribuisce un'azione surrogatoria speciale agli enti che abbiano erogato prestazioni a lavoratori in caso di incidente stradale; all'art. 14, l. n. 392/1984 che disciplina la surroga per prestazioni per l'invalidità civile e l'inabilità; all'art. 11, d.P.R. n. 1124/1965 che attribuisce all'ente assicuratore un diritto di regresso autonomo verso i responsabili per le prestazioni erogate in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Promozione europea delle energie rinnovabili e semplificazione - abstract in versione elettronica

140827
Cocconi, Monica 1 occorrenze
  • 2013
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Nel saggio si indagano le ragioni per cui le semplificazioni procedurali introdotte dal nostro legislatore nel procedimento autorizzatorio diretto all'installazione degli impianti ad energia rinnovabile, con il D. lgs. 29 marzo 2011, n. 28 e in attuazione della legge generale sul procedimento, per rispettare gli obblighi imposti dalla disciplina europea sulla differenziazione delle fonti di energia contenuti nella Direttiva n. 2009/28/CE, non abbiano permesso al nostro Paese, in realtà, un loro adempimento. Si mette in evidenza, anzitutto, che i ritardi nel loro raggiungimento non sono dovuti, in effetti, ai limiti di tali semplificazioni ma, piuttosto, a difetti e carenze della disciplina "a monte" della fase procedimentale. Tali carenze sono ravvisate dall’A., principalmente, nei ritardi della Strategia energetica nazionale e della definizione di Linee guida nazionali per una corretta integrazione degli impianti nel paesaggio ed, infine, nella complessità insita nel riparto istituzionale della potestà normativa fra Stato e regioni in materia di energia. Ci si chiede inoltre, soprattutto, se la semplificazione amministrativa inerente al procedimento diretto ad autorizzare l'installazione degli impianti di grandi dimensioni, organizzato in una conferenza di servizi diretta al rilascio di unico provvedimento autorizzatorio, sia idonea a conseguire gli obiettivi individuati dalla disciplina europea senza produrre, nel contempo, un sacrificio irragionevole dell'istruttoria procedimentale. L'analisi è condotta, nello specifico, sulla compatibilità del significato di assenso che l'art. 14-ter, comma 7 della l. n. 241/1990 accorda, in seno alla conferenza, all'inerzia delle amministrazioni portatrici di interessi cd. sensibili (di tutela della salute, di pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale) al fine di assicurare comunque la celere conclusione del procedimento, con la necessità di assicurare un'adeguata valutazione agli interessi costituzionali da questo coinvolti, come quello del paesaggio. Ci si chiede, in particolare, se gli obiettivi europei al cui conseguimento tende l'installazione degli impianti possano giustificare ed in quale misura una compressione dell'istruttoria procedimentale soprattutto riguardo alla considerazione di questi interessi.

La Suprema Corte conferma l'interpretazione meno rigida dei requisiti di ammissibilità dell'esdebitazione - abstract in versione elettronica

141107
Bosticco, Paolo 1 occorrenze
  • 2013
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Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione propone due soluzioni interpretative dell'art. 142 l. fall. volte ad estendere, anche in linea con l'intervento normativo del 2007, l'ambito applicativo dell'istituto dell'esdebitazione, sia sotto il profilo della disciplina transitoria, sia soprattutto con riferimento a quello oggettivo laddove, confermando un'interpretazione già proposta dalle Sezioni Unite, con cui è stato deciso che, affinché al debitore sia concesso di usufruire del beneficio introdotto dalla riforma, non è prescritto che il fallimento abbia soddisfatto in parte tutti i creditori - ed in particolare i chirografari -, essendo sufficiente che dei riparti fallimentari abbiano beneficiato anche solo alcune categorie di creditori.

La sfida delle neuroscienze: verso un cambiamento di paradigma? - abstract in versione elettronica

141165
Forza, Antonio 1 occorrenze
  • 2013
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Partendo dal concetto di paradigma elaborato da Thomas Kuhn, l'A. spiega come gli studi sul funzionamento dei meccanismi cerebrali condotti attraverso il complesso interdisciplinare delle neuroscienze abbiano determinato un epocale cambio di prospettiva metodologica rispetto ai modelli teorici sino ad ora utilizzati nell'ambito della psichiatria e della psicologia, ponendo altresì le premesse per un radicale ripensa mento di alcune categorie giuridiche fondate storicamente sull'idea di libertà del volere.

La clausola contrattuale standard e la sua natura di bene pubblico (in senso economico) - abstract in versione elettronica

141475
Baffi, Enrico 1 occorrenze
  • 2013
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In estrema sintesi, si sostiene che la produzione di clausole caratterizzate dal fatto di essere abbastanza vaghe, indeterminate, soggette all'interpretazione discrezionale del giudice, costituisce un bene pubblico in senso economico, in quanto la loro precisazione nel contenuto (principalmente attraverso la giurisprudenza) può beneficiare anche soggetti che non abbiano pagato per tale produzione e che non abbiano intenzione di pagare (i cd. ''free rider''). I costi sarebbero rappresentati dalla elaborazione della clausola stessa e dai costi processuali dovuti alle liti, oltre ai costi reputazionali nel caso in cui le decisioni non siano favorevoli al predisponente. La conseguenza è che il produttore che inserisce una clausola vaga, cioè non del tutto specificata, si dovrebbe accollare tutti i costi per la sua precisazione e tale operazione non sarebbe per lui più conveniente. L'effetto che ne consegue è che una clausola potenzialmente efficiente non entra nei contratti. Infatti nessuno imprenditore troverebbe conveniente sopportare i costi privati anche se ciò sarebbe socialmente desiderabile. In un contesto diverso, si ha il tipico problema del faro che nessun aratore finanzia e che viene studiato nei manuali di economia.

Regola del B.A.R.D. nel giudizio d'appello e riforma ''contra reum'' della sentenza assolutoria - abstract in versione elettronica

142221
Scarcella, Alessio 1 occorrenze
  • 2013
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[Pubblico Ministero], quegli stessi elementi probatori che hanno condotto all'esito assolutorio del giudizio abbiano, diversamente, l'opposta capacità dimostrativa della reità dell'imputato? La questione non è di poco conto, soprattutto laddove si consideri che mentre la condanna deve presupporre la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza. Nel fornire una risposta al quesito, la Corte afferma un principio certamente condivisibile, precisando che, per la riforma di una decisione assolutoria non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. Ne consegue, pertanto, che ove quest'ultima si riveli inidonea a far cadere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, s'impone l'annullamento senza rinvio della decisione di condanna per insussistenza del fatto.

''In house'': il controllo analogo congiunto degli enti soci - abstract in versione elettronica

142563
Leggiadro, Francesco 1 occorrenze
  • 2013
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Questo particolare tipo di controllo delle amministrazioni pubbliche nei confronti del soggetto da queste incaricato di gestire servizi pubblici, che viene equiparato a quello che le amministrazioni medesime esercitano sui propri servizi, è da ritenere sussistente anche laddove il soggetto esterno, pur avendo forma di società di capitali, sia costituito dalle partecipazioni al capitale di tutti gli enti pubblici che l'abbiano istituito, o vi abbiano successivamente aderito, e gli enti medesimi siano effettivamente rappresentati negli organi direttivi aziendali.

Gli incentivi a favore degli investitori in fondi di ''venture capital'' per le ''start up'' - abstract in versione elettronica

142659
Piazza, Marco 1 occorrenze
  • 2013
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I fondi possono essere sia italiani sia esteri, anche non armonizzati, e le società partecipate dal fondo possono avere anche sede legale all'estero, purché abbiano una sede operativa in Italia.

Opposizione all'omologazione dei creditori ''silenti'' e trattamento dei ''crediti contestati'' nel piano e nella relazione ex art. 161 l. fall - abstract in versione elettronica

143137
Boggio, Luca 1 occorrenze
  • 2013
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L'A. esamina la decisione annotata che si occupa, da un lato, dell'espressione "qualsiasi interessato" agli effetti della legittimazione all'opposizione all'omologazione del concordato preventivo, individuabili non soltanto nei soggetti diversi dai creditori, ma anche in quest'ultimi, ove non abbiano votato perché non convocati o non ammessi al voto o perché astenuti e, dall'altro, dell'inserimento in classe omogenea dei creditori contestati giudizialmente in vista di un innegabile interesse dell'intera massa.

Giudizio di confondibilità tra marchi complessi e distinzione con marchi d'insieme - abstract in versione elettronica

143249
Mastroianni, Luigi 1 occorrenze
  • 2013
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La valutazione della confondibilità fra marchi complessi non deve essere eseguita in modo complessivo e sintetico, ma è assolutamente necessario individuare i singoli componenti del marchio, siano essi figurativi o denominativi, al fine di valutare se ciascuno di essi o anche più di essi abbiano un'autonoma capacità distintiva e, in quanto tali, siano protetti come privative e, di riflesso, lo sia anche il marchio complesso. Non esiste, infatti, un'astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio, né una prevalenza della parte del marchio contenente la denominazione rispetto ad altre parti figurative dello stesso, potendo in diversi casi gli elementi figurativi avere un carattere distintivo addirittura superiore rispetto a quelli denominativi, per cui devono comunque essere protetti.

La stabile organizzazione è un normale "taxpayer" ai fini IVA? - abstract in versione elettronica

143295
Centore, Paolo 1 occorrenze
  • 2013
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La Commissione europea, con una consultazione pubblica conclusasi nel maggio 2013, ha richiamato l'attenzione sull'applicazione pratica di tale articolo e delle norme regolamentari di completamento, cioè, sulle modalità di identificazione dei soggetti passivi che abbiano una pluri-identificazione e sul loro riconoscimento come tali nei confronti di terzi, sia per le operazioni attive che per le operazioni passive.

Lo scomputo delle ritenute non certificate dal sostituto d'imposta per lavoratori autonomi e imprese - abstract in versione elettronica

143615
Forte, Nicola 1 occorrenze
  • 2013
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È dunque necessario comprendere, qualora il lavoratore autonomo e/o l'impresa abbiano deciso di "scomputare" in ogni caso le "ritenute" subite ma non certificate, "se" tale "comportamento" sia o meno "legittimo". Inoltre si pone il problema di quale "documentazione" il "contribuente" debba predisporre per fare fronte ad eventuali richieste degli Uffici competenti.

Illegittimo l'affidamento diretto mediante convenzione a cooperative sociali - abstract in versione elettronica

143671
Dello Sbarba, Francesca 1 occorrenze
  • 2013
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Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato ha affermato l'illegittimità degli affidamenti diretti mediante convenzione alle cooperative sociali di cui alla L. n. 381 del 1991 laddove tali affidamenti abbiano ad oggetto servizi pubblici locali. Tale conclusione si è posta nell'alveo di precedenti giurisprudenziali conformi e dell'orientamento palesato più volte dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo caso, tuttavia, a differenza che nei precedenti citati, il Giudice amministrativo ha svolto una dirimente riflessione anche sul rapporto tra regime dell'affidamento avente ad oggetto la gestione del bene pubblico e regime dell'affidamento avente ad oggetto il servizio da svolgersi sul bene medesimo. Infine e "incidenter tantum" la parte motiva della decisione ha apportato un rilevante contributo in vista dell'individuazione di confini certi per la definizione, da sempre incerta, di servizio pubblico.

Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo - abstract in versione elettronica

143713
Cafaggi, Fabrizio; Iamiceli, Paola; Mosco, Gian Domenico 1 occorrenze
  • 2013
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Nel tentativo di verificare se e in che modo i contraenti abbiano impiegato i tanti spazi di autonomia riconosciuti dal legislatore e quali prospettive di sviluppo il contratto di rete possa concretamente avere nel rinnovato quadro normativo, un gruppo di ricerca del Laboratorio "Reti di imprese" della Fondazione Bruno Visentini ha esaminato i 333 contratti registrati dalle prime applicazioni della legge fino al maggio 2012. Pur mostrando una certa tendenza alla standardizzazione delle clausole, l'analisi consente di individuare le prime articolazioni della fatti specie in una pluralità di modelli contrattuali distinti in ragione delle tipologie di programma, della struttura di governo, dell'assetto patrimoniale. Muovendo da una simile osservazione gli A. si interrogano sulle prospettive di sviluppo del nuovo strumento, guardando alle possibili strade per un suo consolidamento in ambito nazionale e un eventuale approdo su scala europea.

La giurisdizione sulle "società pubbliche" - abstract in versione elettronica

143769
Fimmanò, Francesco 1 occorrenze
  • 2013
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"in house" e, soprattutto, non esclude valutazioni del giudice contabile, di merito, dirette a ricollegare azioni od omissioni riguardanti la società ma che abbiano prodotto danni direttamente all'ente pubblico. E l'A. coglie tra le righe il "varco" per l'ampliamento alla c.d. responsabilità "aggiuntiva" in caso di abuso di attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate.

Criteri di accertamento del pericolo per la salute nel delitto di avvelenamento: brevi note sulla rilevanza del ''metodo" - abstract in versione elettronica

144049
Accinni, Giovanni Paolo 1 occorrenze
  • 2013
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Non può esservi avvelenamento in assenza di norme scientifiche di copertura e di accertamenti in forza di (entrambi) i quali poter provare se e quando le acque abbiano assunto qualità tossiche tali da poter recare danno alle persone che eventualmente le ingeriscano. La mancata osservanza di siffatti criteri di accertamento determina clamorosi errori giudiziari capaci solo di esaltare il profilo di inidoneità della (pretesa) responsabilità penale a fini di tutela ambientale.

Preliminare di vendita di immobile industriale e rapporto con il definitivo - abstract in versione elettronica

144359
Putignano, Andreana 1 occorrenze
  • 2013
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Confermando un orientamento costante, la Corte di Cassazione afferma che, nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, senza che per ciò sia necessario un distinto accordo novativo, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.

L'autorizzazione paesaggistica in sanatoria e i volumi tecnici - abstract in versione elettronica

144435
Romani, Francesca 1 occorrenze
  • 2013
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Campania - Salerno si interroga sull'esatta portata applicativa della normativa di legge dedicata all'autorizzazione paesaggistica in sanatorio al fine di chiarire se anche i volumi tecnici, al pari delle altre opere, siano sottoposti alla regola restrittiva posta dall'art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, secondo cui l'autorizzazione paesaggistica in sanatorio è consentita, tra l'altro, "per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati"; ovvero se la particolare destinazione funzionale che caratterizza i predetti volumi tecnici, finisca per sottrarli al regime restrittivo previsto dal menzionato art. 167. Il TAR., dopo aver individuato la relazione sussistente tra la materia urbanistico-edilizia e quella della tutela del paesaggio e dopo aver chiarito il concetto di volume tecnico, approda alla conclusione della rilevanza di tale concetto non solo per gli aspetti urbanistici ed edilizi ma anche ai fini della valutazione paesaggistica, tanto da sottrarlo, in sede di accertamento postumo in sanatorio, alla preclusione fissata dall'art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, in quanto l'attributo "tecnico" finisce per connotare l'opera di un suo contenuto strumentale e funzionale tipico, tale da condizionarne anche lo disciplina di riferimento.

La stabilizzazione dei precari - abstract in versione elettronica

144527
Battini, Stefano 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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L'art. 4, c. 6, del decreto legge n. 101 del 2013 consentirà l'assunzione a tempo indeterminato di un numero imprecisato, ma significativo, di precari con contratto di lavoro a tempo determinato, che abbiano maturato un triennio di servizio nel corso degli ultimi 5 anni. Si tratta di una stabilizzazione, che solleva tutte le perplessità, sotto il profilo della legittimità costituzionale, proprie di questo tipo di provvedimenti. Per di più, l'intervento legislativo, soprattutto nella parte in cui consente di ricorrere a concorsi interamente riservati a precari, anziché a concorsi con riserva di una quota minoritaria di posti, rappresenta anche un deciso passo indietro rispetto al tentativo, emerso nella legislazione più recente, di avviare una politica di riassorbimento del precariato che fosse, se non conforme, almeno più rispettosa del "merit system".

"Overruling" della Consulta: basta che il sindacato partecipi alla negoziazione collettiva per poter costituire R.s.a - abstract in versione elettronica

144553
Bavasso, Elisabetta 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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[rappresentanze sindacali aziendali] e ad esercitare i diritti e le prerogative di promozione sindacale di cui al Titolo III della stessa legge anche a quei sindacati che, benché non firmatari di alcun contratto collettivo, abbiano, comunque, partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti.

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